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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 17
- Disposizioni transitorie
1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000 .
2. Fino all’adeguamento dei piani operativi (69)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19.

comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell’articolo 10, sono soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all’applicazione del risanamento ai sensi dell’articolo 12. (70)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19.

8. Fino all’approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:
a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c); (3)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24.

b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 2;
c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.
8 bis. Fino all’approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica l’articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all’articolo 9. (70)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19.

13. (72)

Parole soppresse con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19.

le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.
14. Il programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all’Sito esternoarticolo 86, comma 2, del d.lgs. 259/2003 , conformi agli obiettivi di qualità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a):

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

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Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.