Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 10
- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti
1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:
a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2);
c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11;
d) del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.
2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell’ambito di un procedimento:
a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 ;
b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui al titolo II, (4)

Parole inserite con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1.

capo III (1)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 138.

della l.r. 40/2009.
3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.
4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.
5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:
a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità. (5)

Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.