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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 3
- Competenze della Regione
1. Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale (14)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

:
a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera; (15)

Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

b) può partecipare agli accordi di programma promossi da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati.
2. L'accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all' articolo 34 quinquies della l.r. 40/2009 , (16)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

la riduzione di termini e le semplificazioni procedurali che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.
3. Ove si verifichino inerzie o ritardi in ordine agli adempimenti concordati con l'accordo di programma e il collegio di vigilanza non provveda ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 34 octies , comma 8, della l.r. 40/2009 , (16)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.

il Presidente della Giunta regionale lo invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali senza che il collegio abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
4. Per quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si applica la l.r. 40/2009 . (16)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 6.


Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.