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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) espresso nella seduta del 13 dicembre 2010;


Vista la lettera, prot. 11469/2.6 del 6 luglio 2011, con la quale il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta congiunta dei presidenti delle commissioni consiliari referenti, trasmette, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 5, del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), il testo riformulato con ampie e sostanziali modifiche in ordine ad aspetti di interesse del CAL, ai fini di un eventuale nuovo parere del CAL stesso che non è stato espresso nell’ulteriore termine previsto di quindici giorni;


Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;


Considerato quanto segue:


1. Attraverso questa legge la Regione intende conseguire un'accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere di interesse strategico regionale nell'ambito del proprio territorio;


2. Lo strumento principale attraverso cui si persegue l'obiettivo è l'accordo di programma già disciplinato dalla l.r.76/1996 ;


3. Le novità principali sono la possibilità di operare come variante agli strumenti urbanistici con l'accordo di programma quando si tratta di opere pubbliche di interesse strategico regionale, nonché la previsione della partecipazione agli stessi di privati interessati, ovvero di soggetti tenuti al rilascio di atti di assenso e nulla osta;


4. Quanto sopra rientra nelle competenze regionali in materia di governo di territorio, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza e in analogia a quanto previsto da leggi di altre regioni;


5. La Regione vigila sul tempestivo svolgimento delle varie fasi di realizzazione delle opere di interesse strategico regionale, con la possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi al fine di raggiungere la realizzazione dell'opera nei tempi previsti;


6. In relazione a opere private di interesse strategico regionale, la cui realizzazione concorra al raggiungimento di qualificati obiettivi dell'azione regionale, è opportuno prevedere un'azione della Regione finalizzata al superamento di situazioni di inerzia o di difficoltà procedurali (di natura diversa da quelle per le quali sono previsti rimedi di tipo giuridico o giurisdizionale), per agevolare la realizzazione delle opere;


7. È necessario delineare un procedimento, attivabile anche da parte degli enti locali interessati o dei soggetti privati, che consenta un'adeguata valutazione dei presupposti per l'esercizio dell'azione regionale, nonché di inserire tale azione in modo adeguato rispetto allo svolgimento ordinario dei procedimenti amministrativi sulla base della normativa di riferimento;


8. È necessario prevedere la possibilità che, ad esito dell'azione regionale, siano raggiunte fra gli interessati delle intese che possano anche, ove ne ricorrano i presupposti giuridici, tradursi nella sottoscrizione di accordi;


9. Si contempla in ogni caso la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi regionali, ove si tratti di funzioni regionali attribuite agli enti locali;


10. E’ opportuno dare puntuale informativa alle commissioni consiliari competenti e al Consiglio regionale dell’applicazione della presente legge;


11. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


12. In considerazione della natura urgente degli interventi previsti dalla presente legge, è disposta la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.