Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
CAPO VI
- Norme finali
Art. 15
- Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 76/1996
Abrogato. (1)
Art. 15 bis
1. Con regolamento regionale possono essere individuati, ai fini dell’applicazione della presente legge:
a) i limiti di costo e le tipologie delle opere di cui all’articolo 2, comma 1;
b) i limiti dimensionali minimi e le tipologie delle opere di cui all’articolo 10, comma 1.
Art. 16
- Norma transitoria
1. La presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, e la comunica agli enti interessati per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 2; per ciascuna delle opere è predisposto il documento operativo di cui all'articolo 6, comma 2.
Art. 17
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.