Menù di navigazione

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

CAPO VI
- Norme finali
Art. 15
- Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 76/1996
Art. 15 bis
1. Con regolamento regionale possono essere individuati, ai fini dell’applicazione della presente legge:
a) i limiti di costo e le tipologie delle opere di cui all’articolo 2, comma 1;
b) i limiti dimensionali minimi e le tipologie delle opere di cui all’articolo 10, comma 1.
Art. 16
- Norma transitoria
1. La presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, e la comunica agli enti interessati per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 2; per ciascuna delle opere è predisposto il documento operativo di cui all'articolo 6, comma 2.
Art. 17
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.