Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
Art. 7
- Nomina di commissari
1. La Regione ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 53/2001 :
a) nei casi in cui l’ente competente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, non provveda agli adempimenti di propria competenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti nel documento operativo;
b) nei casi in cui gli altri enti locali siano inerti o inadempienti nell’espletamento degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.