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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 5
- Procedure
1. Nel caso in cui il procedimento di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di servizi (17)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 7.

, il testo dell'accordo di programma e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli strumenti e atti di governo del territorio che si intendono variare.
2. Il deposito dura trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.
3. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni i soggetti che hanno partecipato alla conferenza di servizi (17)

Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 7.

sono convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute.
4. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino il contenuto dell'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma.
5. L'accordo con efficacia di variante, è ratificato dal consiglio dell'amministrazione comunale che ha sottoscritto l'accordo medesimo entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
6. Qualora non sia raggiunta l'unanimità delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, in presenza di opinioni prevalenti positive, il Presidente della Giunta regionale può chiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro trenta giorni; la deliberazione del Consiglio regionale costituisce effetto di variante e dichiarazione di pubblica utilità.
7. Resta fermo, ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma con gli effetti di cui all'articolo 4, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); ai fini di accelerazione delle procedure, la fase di deposito e osservazioni di cui al comma 2 è effettuata contemporaneamente alla consultazione di cui all'articolo 25 della l.r. 10/2010 .

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.