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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 11
- Attività di impulso e coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, su iniziativa degli enti locali o dei soggetti privati interessati, può intervenire per favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti:
a) successivamente all'avvio delle procedure ordinariamente previste per il rilascio degli atti amministrativi necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere, ove alla scadenza dei termini, comunque determinati ai sensi della normativa vigente, i medesimi atti amministrativi non siano stati adottati e le leggi statali o regionali non prevedano che la mancata adozione configuri accoglimento o rigetto dell'istanza;
b) successivamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, in tutti i casi in cui essa sia stata convocata per il rilascio degli atti amministrativi e sia risultata improduttiva di effetti, ovvero nei casi in cui l’autorità competente non abbia proceduto alla relativa convocazione.
2. L'attività di cui al comma 1, è esercitata previa istanza al Presidente della Giunta regionale da presentarsi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine al cui superamento si riferisce l’istanza medesima. Nei casi in cui il termine cui si riferisce l’istanza sia scaduto prima dell’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2012. (6)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 92.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità operative per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2. (7)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 92.


Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.