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Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117 commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato);


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 – 2013);


Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 2 novembre 2010;


Considerato quanto segue:


1. Che il miglioramento della sicurezza stradale rappresenta da tempo un obiettivo condiviso delle politiche comunitarie e dei singoli stati membri, data la dimensione sociale ed economica degli incidenti stradali, che in Europa mediamente risultano essere almeno 1,3 milioni ogni anno, con 40mila decessi e 1,7 milioni di feriti, con un costo economico stimato in 160 miliardi di euro;


2. Che da almeno un decennio la Regione Toscana (dove gli incidenti stradali mediamente producono ogni anno almeno 370 decessi e 26.500 feriti, con un costo economico stimato pari al 2,6 per cento del PIL regionale), ha attivato specifiche iniziative in materia di implementazione della sicurezza stradale, sia attraverso le opportunità offerte dai vari provvedimenti attuativi del piano nazionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi della Sito esternolegge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), sia mediante specifiche autonome iniziative, assunte nell’ambito delle politiche per il diritto alla salute e la sua tutela (con azioni programmate dedicate dal piano sanitario regionale), delle politiche per le infrastrutture e la mobilità (interventi di ammodernamento e messa insicurezza della rete viaria di interesse regionale, finanziamento dei piani urbani per la mobilità con particolare attenzione al rafforzamento del trasporto pubblico locale e della diffusione delle piste ciclabili), delle politiche educative (attività di sensibilizzazione ala sicurezza stradale degli studenti delle scuole toscane);


3. Che ai fini di un miglioramento del quadro conoscitivo sulle cause e sui fattori di rischio producenti elevati tassi di incidentalità, nonché della conseguente attività di riduzione degli stessi e di prevenzione in generale la Regione, nell’ambito della progettualità sostenuta dalla programmazione nazionale in materia di sicurezza stradale, ha attivato uno specifico sistema di rilevamento incidenti (sistema integrato regionale per la sicurezza stradale) e progettato la costruzione di uno specifico centro di monitoraggio regionale con esso integrato;


4. Che il rafforzamento delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nell’ambito più generale delle competenze regionali in materia di tutela della salute, richiede una loro strutturazione attraverso la definizione di percorsi programmatici e di pianificazione a carattere ordinario che offrano continuità nel tempo all’azione regionale in materia;


5. Che il medesimo obiettivo può essere raggiunto anche riconoscendo priorità nel sostegno finanziario a quegli interventi sulla rete stradale regionale che perseguano l’annullamento e/o la riduzione dei fattori di rischio incidente, desumibili attraverso la georeferenziazione degli incidenti realizzata attraverso il sistema integrato regionale per la sicurezza stradale;


6. Che nella costruzione del quadro conoscitivo e nella definizione delle scelte connesse al rafforzamento della sicurezza stradale in Toscana, anche intesa come una maggiore cultura della stessa fra i cittadini, di ogni età, appare opportuno coinvolgere il mondo dell’associazionismo di volontariato operativo nel settore, costruendo sedi di confronto e di raccordo sull’esempio di analoghe iniziative assunte in altre regioni;


7. Che di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

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Alinea così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.