Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011
Art. 9
- Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 22/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/2002 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l’attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale.
”.2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2002 è aggiunta la seguente:
“
e bis) gli interventi dedicati a realizzare campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e mobilità in Toscana in materia di sicurezza stradale.
”. (3)Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.