Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011
Art. 5
- Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Durata, composizione e costituzione
1. L’Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
e) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province della Toscana indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);
g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), operanti nel settore della sicurezza stradale, uno per ogni area vasta della Toscana, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS),di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale;
i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle università degli studi della Toscana, esperti in materie attinenti alle attività dell’Osservatorio;
j) quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR-Regione Toscana), esperti in materie attinenti aspetti psicologi e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e infortunistica, indicati dall’Assessore regionale al diritto alla salute;
k) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
l) un rappresentante della direzione regionale toscana dell’ACI.
2. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le università degli studi della Toscana, la direzione regionale toscana dell’ACI, il MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l’Agenzia regionale di sanità, l’IRPET e con gli ulteriori soggetti eventualmente individuati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera j bis), al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, e per la partecipazione all’Osservatorio dei medesimi soggetti.(11)
3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale. L’Osservatorio è comunque costituito quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti, salvo successiva integrazione. (6)
4. L’Osservatorio è presieduto da uno degli assessori di cui al comma 1, lettere a), b), c), designato dal Presidente della Giunta regionale e si riunisce con cadenza almeno trimestrale. L’assessore designato quale Presidente dell’Osservatorio può essere sostituito esclusivamente da un componente della Giunta regionale. (6)
4 bis. Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza di un terzo dei componenti nominati, qualora siano presenti un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra quelli di cui al comma 1, lettere e) e f). Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il regolamento interno di cui all’articolo 4, comma 6, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.. (7)
5. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Ai suoi membri, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), è riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio con le modalità previste per i dirigenti regionali.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.