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Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011

Art. 4
- Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni
1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischi, dell’evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione della sicurezza stradale in Toscana, è costituito l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale che ne assicurano necessario supporto tecnico.
2. Compito dell’Osservatorio è di coadiuvare il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui all’articolo 2, l’acquisizione e l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà toscana.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l’Osservatorio si rapporta costantemente e acquisisce dati, informazioni, analisi e studi dai seguenti soggetti:
a) sistema integrato regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all’Sito esternoarticolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);
b) sistema sanitario regionale, attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie della Toscana;
c) Agenzia regionale di sanità, di cui alla l.r. 40/2005 ;
d) Osservatorio regionale per la mobilità e i trasporti, di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
e) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);
f) organismi di studio e di ricerca, di cui all’articolo 47 dello Statuto della Regione Toscana;
g) università degli studi della Toscana;
h) direzione regionale toscana dell’Automobile Club d’Italia (ACI);
i) Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale della Regione Toscana;
j) Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) – Ufficio scolastico regionale per la Toscana.(9)

Lettera inserita con l.r. 11 giugno 2014, n. 32, art. 2.

4. L’Osservatorio realizza inoltre attività convegnistiche, seminariali e di incontro con la collettività, finalizzate a diffondere la conoscenza del proprio lavoro, nonché la cultura della sicurezza stradale. A tal fine l’Osservatorio definisce un logo con il quale caratterizzare le iniziative promosse. (10)

Periodo aggiunto con l.r. 11 giugno 2014, n. 32, art. 2.

5. L’Osservatorio adotta il programma di attività annuale entro il 1° marzo dell’anno di riferimento. Il programma è trasmesso nei cinque giorni successivi alla sua adozione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, i quali possono formulare osservazioni e proposte di integrazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali, l’Osservatorio approva definitivamente il programma. L’Osservatorio è tenuto a motivare, nell’atto di approvazione, l’eventuale mancato recepimento delle osservazioni e delle proposte ricevute.
6. Il funzionamento interno dell’Osservatorio è regolato da regolamento interno, approvato dall’Osservatorio stesso, entro novanta giorni dalla sua costituzione. Il regolamento interno disciplina altresì:
a) l’utilizzo del logo di cui al comma 4;
b) l’eventuale istituzione di gruppi di lavoro interni all’Osservatorio per l’approfondimento di specifiche tematiche;
c) la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio di invitati anche in via permanente;
d) i casi di delega dei componenti dell’Osservatorio. (10)

Periodo aggiunto con l.r. 11 giugno 2014, n. 32, art. 2.


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

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Alinea così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.