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Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011

Art. 6
1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva, ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese. Qualora per ogni panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, è comunicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva per ognuna di esse.
2. I contenuti dei corsi di cui all’articolo 3, comma 6 sono definiti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell’attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di ventiquattro mesi (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72, art. 29.

dalla definizione dei corsi.
4. I responsabili dell’attività produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attività di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di ventiquattro mesi (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72, art. 29.

dalla definizione dei corsi; il percorso formativo è ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.
4 bis. La data di scadenza per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale di cui all’articolo 3, comma 5, ricadente nell’anno 2021, è posticipata al 30 giugno 2022. (4)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 9.


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 29.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.