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Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 4 agosto 2006, n. 248 ;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 18 gennaio 2011.


Considerato quanto segue


1. Con l’Sito esternoarticolo 4 del d.l. 223/2006 , convertito con modificazioni dalla Sito esternol. 248/2006 , è stata disciplinata a livello statale l’attività di panificazione e nell’ambito di questa disciplina è stata prevista la figura del responsabile dell’attività produttiva.


2. La Regione intende valorizzare l’attività di panificazione con la previsione, per i responsabili dell’attività produttiva, della partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento professionale.


3. Al fine di superare un’evidente incertezza del quadro normativo di riferimento in materia di apertura e di riposo settimanale, che ha prodotto difformità applicative sul territorio, appare necessario definire una disciplina regionale del riposo settimanale e festivo dell’attività di panificazione.


4. Al fine di tener conto dell’esperienza maturata da coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno svolto per un determinato periodo di tempo, l’attività di panificazione, si prevede, per tali soggetti, o l’esenzione dalla partecipazione al corso di formazione obbligatoria, ovvero, un percorso abbreviato di formazione professionale.


approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 29.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.