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Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011

Art. 3
1. La Regione Toscana valorizza la professionalità del responsabile dell’attività produttiva attraverso la definizione di percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale.
2. Il responsabile dell’attività produttiva è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla indicazione di cui all’articolo 2, comma 1. Nello stesso termine, l’impresa titolare dell’attività di panificazione deve garantire la formazione obbligatoria del responsabile.
3. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 2 il responsabile dell’attività produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico-professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
b) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l’attività di panificazione conseguito nel sistema d’istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
c) attestato di qualifica attinente l’attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
d) aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo quinquennio, relativa all’attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l’impiego o la CCIAA competenti per territorio;
e) qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.
4. Il percorso di formazione obbligatoria è finalizzato all’adeguamento delle conoscenze tecnico-professionali in materia di norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché sotto gli aspetti dell’utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti e della garanzia della qualità del prodotto finito.
5. Coloro che svolgono l’attività di responsabile dell’attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano periodicamente, con cadenza quinquennale, ad attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.
6. I contenuti dei corsi di formazione obbligatoria sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). La realizzazione delle attività di aggiornamento professionale avviene in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi della medesima legge regionale.
7. La Regione garantisce un sistema di formazione accessibile e omogeneo sul territorio regionale che tiene conto delle esigenze locali.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 29.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.