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Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011

Art. 2
- Esercizio dell’attività di panificazione
1. L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
1 bis. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).(3)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 35.

2. Qualora per ogni panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse è indicato il responsabile dell’attività produttiva.
3. L’indicazione del responsabile dell’attività produttiva è comunicata dal SUAP alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.
4. L’attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. L’intero ciclo produttivo dell’attività di panificazione si svolge nella stessa azienda.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 29.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.