Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;
Visto il

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 );
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 marzo 2011.
Considerato quanto segue:
1. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l’obiettivo assegnato all’Italia è pari al 17 per cento;
2. La rilevanza data a particolari interessi, sia dal

3. L’



4. L’


5. L’

6. L’

7. Le linee guida sono state emanate con il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010;
8. In attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
9. In base a quanto disposto dall’

10. In base a quanto disposto dal paragrafo 17, punto 1, delle linee guida, le regioni possono individuare - attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione di tutte le disposizioni di tutela del proprio territorio - obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione;
11. In base a quanto disposto dalle linee guida soltanto le regioni e province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità indicate al paragrafo 17 delle citate linee guida, entro il termine di novanta giorni fissato dall’

12. La Regione intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili attraverso il migliore contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali amministrative e di programmazione;
13. Nel rispetto della normativa statale, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 17, punto 3, delle linee guida, la Regione intende procedere ad una prima individuazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché dettare criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l’inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti;
14. Tale prima individuazione è effettuata in via transitoria e in attesa che lo Stato assegni alla Regione gli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, ai sensi dell’

15. La Regione, a causa della particolare urgenza nell’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, intende dettare disposizioni di immediata applicazione con l’allegato A, relativamente alla suddetta tipologia di impianto;
16. L’opportunità di effettuare, da parte della Regione, ulteriori ricognizioni di dettaglio sugli impianti fotovoltaici a terra, in riferimento anche agli atti di pianificazione e programmazione degli enti competenti ai sensi della l.r. 1/2005 , sulla perimetrazione delle zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché sulle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. Le province possono altresì proporre alla Regione, all’interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica protetta (IGP), una diversa perimetrazione;
16 bis. Al fine di preservare le aree agricole dagli effetti negativi di uno sviluppo non controllato delle installazioni di pannelli fotovoltaici posizionati a terra, viene definito un quadro di prescrizioni per la tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra; (9)
17. Valutati i possibili effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio che possono derivare dalla sommatoria di più impianti fotovoltaici a terra in un ristretto ambito territoriale, sono stati inseriti ulteriori criteri limitativi secondo cui la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Comma inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 2 . Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 177/2021 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della l.r. 7 agosto 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), che ha inserito i commi 1, 2 e 3 nella presente legge.