Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

Art. 7
- Perimetrazione
1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all’allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” per la disciplina paesaggistica. Sito esternoArticolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ” e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l’individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.
2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l’individuazione delle zone e delle aree non idonee.
3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all’allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all’interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all’allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l’individuazione delle aree non idonee di cui all’allegato A.
4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all’allegato A.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica dell'allegato A così sostituita con l.r. 13 novembre 2012, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Voce dell'allegato A così sostituita con l.r. 13 novembre 2012, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 2 . Successivamente la Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 177/2021 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della l.r. 7 agosto 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), che ha inserito i commi 1, 2 e 3 nella presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.