Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
Art. 6
- Cumulo di impianti
1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell’ambiente e del paesaggio, in relazione all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra (4) tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri. (4)
2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW), agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all'articolo 5. (5)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
Note del Redattore:
Comma inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 2 . Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 177/2021 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della l.r. 7 agosto 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), che ha inserito i commi 1, 2 e 3 nella presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.