Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

Art. 25 bis
Fondo per il finanziamento degli interventi strategici (56)

Articolo inserito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 22.

1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall’Autorità nazionale. (63)

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell’ambito dell’accordo quadro stipulato ai sensi dell’articolo 57 bis.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.