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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);



Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), ed in particolare l’articolo 2, comma 186 bis;


Visto il Sito esternodecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 26 febbraio 2011, n. 10 , ed in particolare l’articolo 1;


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 , ed in particolare l’articolo 10;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) ed in particolare l’articolo 81;


Vista la legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2011”);


Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);


Vista la legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 );


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti);


Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);


Vista legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. Occorre che la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, provveda alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , in attuazione di quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 che prevede la soppressione di tali enti;


2. Poiché il termine per la soppressione delle autorità di ambito territoriale ottimale, di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 , risulta prorogato al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 del d.l. 225/2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), è necessario che la riattribuzione delle relative competenze operi a partire dal 1° gennaio 2012;


3. In conformità al disposto di cui all’articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010 , oltre alla riattribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, si rende necessario procedere al riordino della disciplina del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantire la qualità, l’efficienza e l’efficacia di tali servizi, anche a tutela dell’utenza;


4. Benché dal suddetto riordino della materia risulti esclusa la disciplina degli affidamenti dei servizi, di competenza esclusiva statale, la Regione intende comunque dare attuazione alla volontà popolare espressa nel recente referendum del 12 e 13 giugno 2011;


5. Sempre in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010 , è inoltre istituito un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato, al fine di garantire, attraverso la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali ed il successivo processo di aggregazione dei soggetti gestori, maggiori economie di scala e quindi maggior efficacia ed efficienza del sistema, nonché l’introduzione di norme volte a garantire la terzietà del controllo;


6. Gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani non comprendono i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, già facenti parte di ambiti territoriali della Regione Emilia Romagna a seguito di specifici accordi stipulati tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna ;


7. Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vengono invece confermati gli attuali tre ambiti territoriali ottimali, istituiti con la l.r. 61/2007 \ in seguito ad una profonda riflessione che ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali, della dotazione impiantistica esistente, nonché delle quantità di rifiuti prodotti annualmente;


8. Per il perseguimento delle suddette finalità, la presente legge conferma a regime un unico gestore per ambito territoriale ottimale sia del servizio idrico integrato, sia del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;


9. Anche in considerazione degli esiti del referendum tenutosi in data 12 e 13 giugno 2011 è opportuno che la Regione, relativamente al settore del servizio idrico, ponga in essere un confronto con le rappresentanze politiche, economiche e sociali ed effettui specifici approfondimenti, al fine di individuare possibili forme di partecipazione dei cittadini utenti, con particolare riferimento al finanziamento dei soggetti gestori, nonché le migliori condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo di un unico gestore pubblico a livello di ambito territoriale ottimale, da costruire a partire dalla prima scadenza delle concessioni in essere;


10. In relazione alla riduzione della disponibilità di risorse idriche conseguente ai cambiamenti climatici, è necessario che la Regione delinei, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale, gli indirizzi specifici ed i programmi strategici per la costituzione di nuove riserve e per l’utilizzo delle capacità residue di riserve idriche non pienamente utilizzate, in coerenza con il piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione di cui all’articolo 117 del medesimo decreto legislativo;


11. In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, per entrambi i servizi, sono attribuite ai comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente, per ciascun ambito territoriale ottimale, tramite l’autorità idrica toscana e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, enti rappresentativi di tutti i comuni dell’ambito territoriale ottimale di riferimento e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile;


12. Al fine di garantire la rappresentatività dei comuni all’interno delle nuove autorità, gli organi di tali enti sono composti da sindaci dei comuni appartenenti all’ambito di riferimento, ad eccezione del direttore generale e del revisore unico dei conti, che hanno competenza di natura tecnica e gestionale e che, pertanto, vengono nominati in considerazione delle professionalità necessarie;


13. Per il servizio idrico, ove l’ambito territoriale è unico, è necessario garantire la rappresentanza dei comuni all’interno dell’assemblea tramite un sistema di c.d. “grandi elettori”, prevedendo che i membri dell’organo assembleare siano scelti da conferenze di sindaci, corrispondenti ai precedenti sei ambiti territoriali ottimali, alle quali è attribuita peraltro anche la facoltà di formulare proposte e indirizzi sulle principali delibere assembleari;


14. Al fine di garantire le istanze dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), è necessario assicurare la rappresentanza degli stessi nell’assemblea e nel consiglio direttivo della autorità idrica toscana, nonché nel consiglio direttivo delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;


15. Sempre al fine di assicurare l’attiva partecipazione di tutti i comuni toscani alla programmazione ed organizzazione del servizio idrico integrato, è attribuita ad un numero qualificato di comuni la possibilità di richiedere il riesame dei principali atti dell’autorità idrica;


16. L’assemblea dei sindaci ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione. Il consiglio direttivo affianca alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva. In particolare, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali e nel rispetto degli indirizzi dell’assemblea, definisce la proposta tariffaria e approva le modifiche alla convenzione col gestore. (29)

Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1.



17. Il direttore generale è l’organo di amministrazione attiva dell’autorità, ne ha la rappresentanza legale, dispone sulla sua organizzazione interna e funzionamento e ad esso sono attribuite, non solo le funzioni di natura gestionale relative all’organizzazione e controllo sui servizi, ma anche le altre funzioni che le leggi regionali e la normativa nazionale hanno in passato assegnato alle autorità di ambito territoriale ottimale e che, per effetto della presente legge, sono esercitate dalle nuove autorità;


18. Per il servizio idrico, ove l’autorità idrica ha competenza su tutto il territorio regionale, è inoltre necessario garantire il rapporto con le realtà locali, attraverso un’organizzazione dell’ente articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti delle conferenze territoriali dei sindaci;


19. E’ inoltre necessario ridefinire il ruolo della Regione in relazione al nuovo assetto delle funzioni e competenze, così come delineate dal Sito esternod.lgs. 152/2006 , dal Sito esternod.l. 70/2011 , nonché dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale;


20. Nel servizio idrico integrato la Regione si riserva funzioni per l’individuazione e realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, da selezionare anche tra quelli già previsti nel piano di ambito;


21. Poiché occorre, in particolare, assicurare la realizzazione dei suddetti interventi nei tempi previsti, la Regione, oltre a concorrere finanziariamente, si riserva l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 35/2011 , come modificata dalla presente legge, che possono così essere attivati in aggiunta ai poteri sostitutivi già previsti dall’Sito esternoarticolo 152 del d.lgs. 152/2006 in caso di inadempienza del gestore e successiva inerzia della nuova autorità idrica;


22. Nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione si riserva, invece, l’esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dalla l.r. 35/2011 , sempre come modificata dalla presente legge, per assicurare la realizzazione di tutte le opere previste nei piani di ambito, che vengono così definite direttamente in legge opere di interesse strategico regionale;


23. Analogamente a quanto già previsto dall’Sito esternoarticolo 152 del d.lgs. 152/2006 per il servizio idrico integrato, si rende necessario anche nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riservare alla Regione i poteri sostitutivi necessari a far fronte ad eventuali inadempienze del gestore e alla successiva inerzia delle nuove autorità;


24. Riguardo al servizio idrico integrato occorre specificare gli ulteriori contenuti della pianificazione e programmazione rispetto a quanto già previsto dall’Sito esternoarticolo 149 del d.lgs. 152/2006 ;


25. Occorre dotare la Regione degli strumenti necessari all’esercizio delle funzioni che la presente legge le riserva, attraverso l’istituzione presso la Giunta regionale dell’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, con il compito di acquisire ed elaborare le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi;


26. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi e garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, è necessario garantire forme e strumenti per la partecipazione popolare, attraverso l’istituzione presso il Consiglio regionale di un comitato per la qualità dei servizi, composto dai rappresentanti dei soggetti interessati, con il compito di segnalare eventuali criticità e formulare proposte alle autorità; ciò fermo restando l’obbligo per i soggetti gestori del rispetto delle disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”);


27. Occorre, infine, dettare una disciplina transitoria per assicurare la funzionalità del sistema nelle more della costituzione degli organi delle nuove autorità, individuando i soggetti che dovranno provvedere agli adempimenti a ciò necessari, nonché all’esercizio delle funzioni delle stesse autorità;


28. Poiché il processo di riforma della l.r. 61/2007 non si è ancora concluso, è necessario prevedere la possibilità di modificare i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio per sopravvenute esigenze straordinarie ed ove ciò risulti funzionale ad una maggiore efficienza nella gestione del servizio;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

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Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

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Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

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Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.