Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

Art. 69
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente:
“Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale.28 dicembre 2011, n. .69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.