Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

Art. 50
- Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell’autorità idrica
1. Gli organi dell’autorità idrica sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, e fino all’effettivo insediamento degli organi dell’autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di amministrazione delle soppresse autorità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, che operano ciascuno con riferimento al territorio dell’autorità di ambito territoriale ottimale di appartenenza, avvalendosi del supporto tecnico del direttore della medesima autorità di ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.
3. Il bilancio preventivo dell’autorità idrica relativo all’anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell’autorità stessa.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede:
a) a convocare le conferenze territoriali per l’individuazione dei comuni che compongono l’assemblea dell’autorità idrica, entro il 31 maggio;
b) a convocare l’assemblea dell’autorità idrica per la nomina del suo presidente, dei membri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti;
c) ad individuare con decreto, fra i commissari di cui al comma 2, il soggetto incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell’autorità idrica e alla gestione dei fondi della medesima.
5. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, si applica decorso il termine di cui al comma 4, lettera a).
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l’indennità per i commissari di cui al comma 2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.