Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 31
- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Per ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 30, è istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.
2. Le autorità servizio rifiuti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. Le autorità servizio rifiuti sono altresì dotate di un proprio patrimonio costituito da:
a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all’articolo 52;
b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
c) acquisizioni dirette effettuate dall’autorità servizio rifiuti con mezzi propri.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.