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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), n) e z) dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici);


Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;


Vista la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'Sito esternoart. 65 del d.p.r. 616/1977 );


Vista la legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);


Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);


Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);


Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);


Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);


Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");


Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET.");


Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)


Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);


Vista la legge regionale 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);


Vista la legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 comma 5 quater della legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”);


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 6 dicembre 2011;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;


Considerato quanto segue:



Per quanto concerne il titolo I (Disposizioni in materia di entrata):


1. al fine di assicurare le risorse necessarie per la continuità dei servizi essenziali, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF è incrementata dello 0,5 per cento per i redditi superiori ad euro 75.000,00.



Per quanto concerne il titolo II (Misure per la riorganizzazione della spesa regionale), capo I (Riorganizzazione della spesa regionale):


2. per far fronte alla perdurante situazione di crisi e ai tagli al bilancio regionale imposti dal legislatore nazionale, è necessario sistematizzare e rafforzare le politiche di riorganizzazione della spesa regionale, attraverso l'adozione di specifiche metodologie di revisione della spesa;


3. per assolvere alle finalità di contenimento della spesa pubblica è opportuno prevedere il blocco delle assunzioni per la Regione e gli enti dipendenti per l’anno 2012, a integrazione di quanto già previsto dalla legge finanziaria regionale per l’anno 2011;


4. occorre prevedere quali eccezioni al blocco per il reclutamento a tempo indeterminato le assunzioni correlate alla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alle mobilità di personale tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende sanitarie e, con riferimento a questi ultimi, al reclutamento delle professionalità tecniche infungibili, purché autorizzate dalla Giunta regionale;


5. è necessario escludere dal blocco le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati a garantire l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale;


6. è opportuno istituire il Collegio dei revisori dei conti presso la Regione al fine di rendere più incisiva l’attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.



Per quanto concerne il Titolo II, Capo II (Disposizioni relative agli enti dipendenti e alle società in house della Regione)


7. è opportuno precisare che per la Regione Toscana il personale delle società in house da essa possedute è considerato ai fini del calcolo del rapporto consolidato fra spesa corrente e spesa per il personale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 65/2010 .



Per quanto concerne il Titolo II, Capo IV (Disposizioni di riordino e razionalizzazione organizzativa), Sezione I (Riordino di ARTEA - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 "Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura"):


8. al fine di razionalizzare l’azione regionale nel settore dell’erogazione delle agevolazioni e rendere più efficace la gestione delle attività da parte dell’ agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), si rende necessario ridefinire puntualmente le competenze dell’ARTEA;


9. l’esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle risorse, rende inoltre opportuno ricondurre il personale dell’ARTEA nel ruolo unico regionale, consentendo così di garantire un miglior impiego, attraverso meccanismi di mobilità del personale regionale nel suo complesso, consentendo così di dotare l’ARTEA di una struttura adeguata alle funzioni attribuitegli;


10. al fine tener conto delle modifiche intervenute in questi anni nella normativa comunitaria in materia di organismi pagatori sono aggiornate le norme relative alla funzione di organismo pagatore in agricoltura dell’ARTEA.



Per quanto concerne il Titolo II, Capo IV, Sezione II ( Revisione dell'ordinamento contabile degli enti parco. Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi" e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio"):


11. il sistema di contabilità degli enti-parco ha evidenziato alcune criticità, rispetto alle quali sono introdotte disposizioni correttive, funzionali ad assicurare fra l’altro l’allineamento con la tempistica prevista per gli altri enti dipendenti della Regione.



Per quanto concerne il titolo II, capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica"):


12. nelle more dell’approvazione del testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell’ambito del quale si provvederà anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, il regime transitorio introdotto dalla l.r. 47/2010 dev'essere prorogato al 31 dicembre 2012 al fine di garantire il funzionamento dei consorzi stessi e nel contempo favorire il risparmio e la razionalizzazione della spesa.



Per quanto concerne il titolo II, capo IV, sezione V (Proroga della gestione commissariale dell'Azienda agricola di Alberese. Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 "Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali"):


13. il sistema gestionale delle aziende agricole regionali necessita di una revisione complessiva. Nelle more di questo riordino, che sarà attuato entro il 2012, è opportuno prorogare l’attuale gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese.



Per quanto concerne il titolo II, capo V (Riduzione della spesa relativa a organismi collegiali e monocratici nell'ambito del sistema regionale):


14. è necessario completare il processo di adeguamento delle retribuzioni e indennità previste per i componenti di organismi consultivi della Regione, intrapreso con la l.r. 65/2010 e proseguito dalla Giunta regionale anche in via amministrativa, adeguando le leggi istitutive di alcuni organismi contenenti le previsioni relative alle indennità in oggetto.



Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Revisione delle procedure di iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "(Norme in materia di artigianato"):


15. con le recenti disposizioni contenute nel Sito esternodecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 , che hanno aggiunto l’articolo 9 bis al Sito esternodecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 aprile 2007, n. 40 , il legislatore statale ha definitivamente introdotto la procedura telematica "ComUnica" anche per l’iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese, consentendo l’immediata iscrizione delle stesse secondo lo schema "impresa in un giorno", superando così le tradizionali procedure di iscrizione all’albo artigiani;


16. la Regione Toscana, in un’ottica di contenimento delle spese e di semplificazione delle procedure, ha inteso razionalizzare il sistema dell’iscrizione delle imprese artigiane, superando le attuali procedure di iscrizione all’albo così come disciplinate nella l.r. 53/2008 ;


17. l'intervento normativo mantiene in capo alle camere di commercio, che vi provvederanno secondo le modalità e le procedure già disciplinate dalla l.r. 53/2008 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”) e che sarà modificato per adeguarlo alle novità introdotte con la presente legge, ogni funzione istruttoria inerente l’accertamento dei requisiti artigiani delle imprese.



Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):


18. per disciplinare la materia degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande si conferma l’impianto sostanziale della scelta operata dal legislatore regionale nel 2005, in base alla quale la competenza ad assumere decisioni che attengono al territorio è attribuita ai soggetti che meglio ne conoscono le esigenze, cioè ai comuni, garantendo anche alle parti sociali un ruolo importante attraverso la concertazione;


19. in particolare, al fine di garantire una maggiore semplificazione e liberalizzazione della materia, si elimina il vincolo costituito da un orario quotidiano da effettuare necessariamente tra le ore 7,00 e le ore 22,00; si consente a tutti gli esercenti di stare aperti nelle domeniche e festività del mese di dicembre, senza alcun bisogno di intervento comunale, demandando invece i restanti periodi alle decisioni comunali, previa concertazione; si elimina l’obbligo di motivare le deroghe alle chiusure domenicali e festive rinviando esclusivamente alle scelte comunali effettuate previa concertazione con le parti sociali; infine, si semplificano le modalità di definizione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.


20. al fine di garantire il servizio all’utenza soprattutto nei piccoli comuni e nei periodi estivi, è necessario prevedere la facoltà per i comuni di stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno degli esercizi di vendita al dettaglio.


Per quanto concerne il titolo III (Interventi per lo sviluppo), capo I (Accelerazione e monitoraggio opere pubbliche strategiche. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private"):


21. nella procedura di comunicazione della determinazione negativa dell’ente locale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle opere pubbliche di interesse strategico regionale, al fine di evitare l’incongruenza di imputare all’ente locale, attraverso l’attività commissariale, una determinazione difforme da quella che esso intende adottare, è opportuno sostituire la previsione dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali tramite la nomina di un commissario con quella della riassunzione del procedimento in capo alla Giunta regionale. In relazione alla durata del medesimo procedimento sono introdotte alcune precisazioni al fine di consentire lo svolgimento di un’istruttoria accurata e al contempo di non superare comunque una termine massimo di durata;


22. per garantire certezza nei rapporti giuridici è stabilito un termine entro il quale il privato, a pena di decadenza, può adire la Regione sollecitandone l’intervento di impulso e coordinamento nelle procedure relative alla realizzazione e messa in opera delle opere private;


23. è necessario estendere l’intervento regionale alle determinazioni difformi da qualunque atto procedimentale di natura tecnica;

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità):


24. in considerazione della valenza strategica per lo sviluppo regionale e del nodo per l’alta velocità di Firenze, nonché della rete principale della viabilità toscana, è necessario che la Giunta regionale sviluppi azioni volte a favorire la celere approvazione e realizzazione dei relativi progetti di potenziamento e messa in sicurezza, assicurandone il costante monitoraggio.



Per quanto concerne il titolo III, capo III (Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009"):


25. la Regione Toscana si colloca in una posizione di preminenza a livello nazionale in materia di semplificazione, in virtù di quanto realizzato in particolare con riferimento al sistema toscano dei servizi per le imprese, cui hanno aderito tutti i comuni toscani, alla banca dati regionale dello sportello unico attività produttive (SUAP) in fase avanzata di implementazione, e all'attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) su cui la Toscana può vantare l'esperienza nazionale più consolidata;


26. la forma di coordinamento tecnico già operante per gli SUAP sta svolgendo un ruolo fondamentale per uniformare sul territorio la modulistica e gli adempimenti dei procedimenti amministrativi;


27. è necessario proseguire e rafforzare tali azioni, in attuazione del programma regionale dello sviluppo (PRS) 2011 – 2015, e anche per adempiere agli obblighi di riduzione degli oneri amministrativi posti dal legislatore statale a carico di regioni e enti locali a partire dal Sito esternodecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 6 giugno 2008, n. 133 , e da ultimo, con il Sito esternod.l. 70/2011 convertito dalla Sito esternol. 106/2011 , valorizzando e rendendo uniforme sul territorio regionale il criterio di programmazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri;


28. la semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica e a tal fine è quindi importante, per conseguire l’obiettivo di uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese, costituire per lo svolgimento coordinato della programmazione un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare;


29. è altresì necessario estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale, al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nonché rafforzare e promuovere ulteriormente l'interoperabilità dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio toscano.



Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde):


30. al fine di incentivare interventi di riqualificazione energetica e l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, è necessario costituire un apposito fondo di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché alla previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici;


31. in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, è necessario che la Giunta regionale ponga in essere azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili destinati a civile abitazione ovvero ad attività di piccole e medie imprese.



Per quanto concerne il titolo III, capo V (Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato):


32. la mancata ridefinizione da parte dello Stato, a seguito degli esiti referendari, del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, e la crisi dei mercati finanziari hanno determinato la situazione di difficoltà dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) nel far fronte agli investimenti programmati dai piani di ambito, a causa delle restrizioni sui finanziamenti ed altresì dei sensibili incrementi dei tassi di interesse praticati dalle banche;


33. si rende necessario un intervento diretto della Regione a sostegno della puntuale realizzazione degli investimenti suddetti, con priorità per quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.



Per quanto concerne il titolo IV (Misure per l'equità e la tutela sociale), Capo I (Disposizioni in materia di ISEE):


34. è essenziale promuovere l’adozione di un metodo uniforme di valutazione della situazione economica degli utenti dei servizi, ovvero uno strumento unico di misurazione sul territorio regionale, in luogo dei molteplici criteri adottati attualmente dagli enti erogatori;


35. al fine di eliminare gli inconvenienti e gli aggravi per i cittadini derivanti dalla mancanza di uniformità applicativa dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è necessario adottare misure volte alla progressiva, uniforme e generale applicazione dell’ISEE standard disciplinato dalla normativa nazionale, da parte della Regione e degli enti locali;


36. ai fini della riduzione degli oneri di comunicazione a carico dei cittadini e delle imprese, per rafforzare la lotta all’evasione fiscale e all’illegalità economica, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito, si rende necessario prevedere la possibilità di autorizzare la Regione ad acquisire dalle altre amministrazioni pubbliche i dati dalle stesse detenute.



Per quanto concerne il titolo IV, capo III (Interventi a favore delle persone in situazioni di disabilità):


37. al fine rilanciare e potenziare gli interventi per favorire l'inclusione delle persone in situazioni di disabilità, nelle more della riforma della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), è opportuno prevedere per l'anno 2012 uno stanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.



Per quanto concerne il titolo V (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):


38. è necessario sviluppare e implementare l'azione di riordino della spesa sanitaria, anche attraverso interventi di riduzione delle indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale;


39. al fine del riordino ed alla riqualificazione della rete assistenziale è necessario rafforzare il ruolo delle aree vaste all’interno dei processi di programmazione strategica, favorendo l’ introduzione di modelli organizzativi integrati (a livello interaziendale) ed a ridefinire l’offerta complessiva dei percorsi assistenziali.



Per quanto concerne il titolo VI (Disposizioni in materia di programmazione regionale), capo I (Proroga dei piani e programmi regionali):


40. la proroga dei piani e programmi vigenti sino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015 consente alla Giunta regionale un tempo più congruo per raccordare i nuovi piani con le previsioni finanziarie 2012 – 2014 e quindi con le risorse finanziarie che abbiano una proiezione per l’intera legislatura 2010 – 2015;



Per quanto concerne il titolo VII (Disposizioni diverse), capo I (Disposizioni diverse), sezione II (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 "Norme in materia di risorse energetiche"):


41. è necessario specificare la destinazione del gettito dei canoni e dei contributi da assegnare alle aree geotermiche di cui all’Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ), al fine di assicurarne la coerenza con le politiche regionali, e prevedere altresì la delega agli enti locali delle aree geotermiche della riscossione delle risorse derivanti dai contributi di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b) del medesimo decreto, al fine di garantire la semplificazione delle procedure.



Per quanto concerne il titolo VII, capo I, sezione III (Aeroporto di Marina di Campo):


42. in considerazione della valenza strategica dell’aeroporto di Marina di Campo al fine di garantire la continuità territoriale e favorire lo sviluppo economico dell’Isola d’Elba, occorre riconoscere che tale aeroporto costituisce servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevedendo altresì la possibilità di coprire i costi sostenuti per le attività svolte dalla società di gestione dell’aeroporto medesimo relative alla sicurezza, all’antincendio, al controllo del traffico aereo, alla polizia, ed alle dogane nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione 2005/C312/01 della Commissione del 9 dicembre 2005 relativa agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.



Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione VI (Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico):


43. abrogato; (31)

Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21, art. 6.



44. abrogato; (31)

Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21, art. 6.



45. è necessario prevedere procedure più rapide per l’erogazione di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili.



Per quanto concerne il titolo VII, capo I, sezione VIII (Norme per il governo del territorio):


46. è necessario provvedere alla semplificazione amministrativa delle procedure di realizzazione delle opere dedicate alla nautica da diporto prevedendo che i relativi progetti siano conformi al piano strutturale ed al regolamento urbanistico e vengano attuati mediante il piano regolatore portuale. In tal modo viene assicurata la coerenza dei progetti delle opere con gli strumenti urbanistici generali.



Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione IX (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali):


47. ai fini di un corretto avvio di gestione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione si rende necessario istituire l’archivio dei soggetti passivi, necessario per effettuare i controlli sulla correttezza dei versamenti del tributo. Tali soggetti infatti sono tenuti ad inviare alla Regione una serie di dati relativi agli impianti di distribuzione ubicati sul territorio regionale. Inoltre, tenuto conto del meccanismo di pagamento del tributo effettuabile anche su delega da parte delle compagnie petrolifere, è stato previsto uno slittamento del pagamento delle prime due mensilità, in modo da concedere alle stesse compagnie i tempi tecnici necessari per il completamento delle procedure di delega con i concessionari degli impianti di distribuzione.


Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione X (Interventi a favore dell’Istituto degli Innocenti):


48. al fine di fornire adeguati spazi per la sede del Centro per l'assistenza all'infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), la Regione Toscana contribuirà a realizzare i lavori di ristrutturazione di un immobile adeguato che l’Istituto degli Innocenti metterà a disposizione del centro stesso.


approva la presente legge



Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

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Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

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Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.