Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011

CAPO II
- Disposizioni relative agli enti dipendenti e alle società in house della Regione
Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.".
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 2 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:
"5 ter.Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 5 o 5 bis, l’organo di amministrazione, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.".
Art. 6
1. L’articolo 4 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Disposizioni per la redazione dei bilanci
1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.
2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:
a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;
b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;
c) la predisposizione da parte dell’organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l’altro:
1) i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;
2) le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di
bilancio.
3. Con le direttive di cui al comma 1, sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione nel corso dell’anno di almeno un
bilancio pre-consuntivo.
4. Qualora nel corso dell’anno le attività degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove attività, l’assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta regionale sulla base di una relazione predisposta dall’organo di amministrazione contenente l’indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull’equilibrio economico e patrimoniale dell’ente rappresentato nel bilancio preventivo e nel piano degli investimenti.".
Art. 7
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 4, individua le informazioni derivanti dal sistema di contabilità analitica che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione.".
Art. 8
Art. 9
1. Nella rubrica dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 le parole:
"Monitoraggio e valutazione."
sono soppresse.
2. I commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 sono abrogati.
2. I commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 sono abrogati.
Art. 10
1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 65/2010 le parole:
"della Regione e degli enti dipendenti"
sono sostituite dalle seguenti:
"della Regione, degli enti dipendenti e delle società in house"
.
Art. 11
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis - Disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società in house
1. Alle società in house della Regione si applicano le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.