Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 35
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Gestione delle risorse finanziarie
1. Le entrate dell’ARTEA sono determinate:
a) dalle somme di provenienza dall’Unione europea (UE) per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte dei fondi comunitari;
b) dalle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/1999;
c) dal contributo ordinario assegnato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell’articolo 2;
d) da ogni altro contributo o provento ricevuto, ivi compresi i proventi patrimoniali, i lasciti e le donazioni.
2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, lettera a), le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all’ARTEA con la dizione "Aiuti comunitari" da tenersi presso la propria tesoreria. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’ARTEA.
3. I fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto/contributo non costituiscono entrate dell’ARTEA e sono gestiti su conti fruttiferi da tenersi presso la tesoreria.
4. L’ARTEA individua, ai sensi del d.lgs. 163/2006, un istituto bancario per l’attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.
5. L’ARTEA stipula con l’istituto bancario, individuato ai sensi del comma 4, la convenzione di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).".
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.