Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011

Art. 21
1. L’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Funzioni di organismo pagatore
1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea. In particolare l'ARTEA provvede:
a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
b) all'esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l'organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.
2. L'autorizzazione e controllo dei pagamenti è finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria e comprende i controlli amministrativi ed in loco.
3. L'esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad erogare al richiedente l’importo autorizzato.
4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione, in formato elettronico, di tutti i pagamenti effettuati nei conti dell'ARTEA ed alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali destinate alla Commissione europea.
5. Il raccordo operativo con l'organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa comunitaria in materia.
6. Il raccordo con le autorità nazionali competenti consiste nell'inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali e di quanto altro previsto dalla normativa comunitaria.".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.