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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 28 dicembre 2011

SEZIONE II
- Organi di governo dell'unione
Art. 26
- Norme generali
1. Sono organi di governo dell'unione il consiglio, la giunta e il presidente.
2. Lo statuto prevede che gli organi di governo siano composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi previsti dalla presente legge.
3. Chi riveste una carica negli organi dell'unione di comuni cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dal TUEL e dalla presente legge.
4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 2 bis e 3. Se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituto dall'assessore del comune in carica più anziano di età. Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3 bis, e 37, comma 2 bis, nei casi ivi previsti. (97)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 29.

5. Lo statuto può prevedere che l'approvazione di una deliberazione del consiglio o della giunta sia condizionata al voto favorevole anche dei sindaci dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni dell'unione, o di comuni montani, o di comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali per i quali l'unione svolge le funzioni medesime.
6. Al fine della omogenea composizione degli organi collegiali, volta a garantire la rappresentanza di ogni singolo comune e delle minoranze consiliari, lo statuto prevede che il consiglio e la giunta dell'unione siano composti secondo le norme previste dalla presente sezione.
Art. 27
- Composizione del consiglio dell'unione
1. Il consiglio è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza.Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che è stata presa a riferimento per l’elezione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Tuel.(40)

Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 12.

2. Nei casi in cui il numero dei componenti del consiglio definito ai sensi del comma 1, risulti inferiore di più di un’unità rispetto al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell’unione, (146)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 20.

lo statuto dell’unione può prevedere che il consiglio sia composto da un maggior numero di consiglieri, comunque non superiore al limite citato, stabilendo altresì i criteri per l’elezione dei consiglieri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, e assicurando comunque che essi siano in numero pari e ripartiti in modo paritario tra maggioranza e minoranza.
3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza.(147)

Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 20.

4. Ai fini del comma 3:
a) è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco;
b) è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.
5. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi siano più di due, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 28 in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, salva diversa previsione statutaria, è eletto il consigliere più anziano di età.
7. In assenza di minoranza consiliare, derivante dall’originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell’unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio comunale.
8. Il comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione:
a) nel termine stabilito dallo statuto dell'unione, quando il consiglio comunale è stato rinnovato; in mancanza del termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti di cui al all'articolo 29;
b) in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.
Art. 28
- Rappresentanza di genere
1. Gli statuti prevedono disposizioni idonee a garantire la presenza di entrambi i generi nel consiglio dell’unione.
2. Il consiglio dell’unione in cui, a seguito dell’elezione dei componenti da parte di tutti i comuni dell’unione, non siano presenti consiglieri di entrambi i generi, è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni dell’articolo 29.
Art. 29
- Rappresentanti del comune in caso di mancata elezione
1. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune sono due e questi non sono eletti nei termini stabiliti all'articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell'unione:
a) il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell’unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato;
b) il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL, la cui lista o gruppo di liste ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti tra più consiglieri eletti ai sensi delle medesime disposizioni, il consigliere più anziano di età;
c) in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell’unione da parte del rappresentante di cui alla lettera b), il consigliere comunale di minoranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti in una o più liste non collegate al sindaco e, in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età; in caso di ulteriore rinuncia o cessazione per qualsiasi causa, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.
2. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune siano in numero superiore a due e questi non siano eletti nei termini stabiliti all'articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell’unione:
a) i consiglieri comunali di maggioranza individuati ai sensi del comma 1, lettera a);
b) i consiglieri comunali di minoranza individuati come segue:
1) i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del comune i consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel consiglio dell'unione;
2) in caso di rinuncia o cessazione dei consiglieri di cui al n. 1), sono individuati i consiglieri di cui al comma 1, lettera c), eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o è cessato;
3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine, e ripartendo dall'ordine iniziale fino all'esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui al comma 1, lettera c), considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso consigliere.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 28, comma 2.
4. Lo statuto può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo, stabilendo i criteri per l'individuazione dei componenti di diritto in caso di mancata elezione dei rappresentanti elettivi nei termini di cui all'articolo 27, comma 8, e nel caso di cui all’articolo 28, comma 2.
Art. 30
- Sostituzione dei rappresentanti del comune
1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell’unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui all’articolo 29.
2. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell’intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.
3. Il comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati ai sensi dell'articolo 29. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.
Art. 31
- Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune
1. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato ai sensi dell'articolo 29 entra in carica allo spirare del termine medesimo.
2. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.
3. Il consiglio dell'unione provvede, nella seduta di cui al comma 2, e secondo le modalità stabilite dallo statuto, alla convalida dell'entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto.
4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:
a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;
b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall' Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 235/2012 . La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;
d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento della cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3 bis, e 110;
f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state acquisite al protocollo dell'unione;
g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio. (98)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 30.

5. Il rappresentante del comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell'unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi dell'articolo 30.
6. Se la cessazione del consigliere dell'unione interviene dopo la convocazione del consiglio dell'unione, essa può essere rilevata anche al momento all'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del consiglio con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.
Art. 32
- Consiglio dell'unione
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL.
2. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'unione. Lo statuto può prevedere che sia eletto presidente del consiglio dell'unione un componente diverso; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del presidente eletto, le funzioni di presidente del consiglio sono svolte dal presidente dell'unione.
3. Il consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del TUEL. Salvo quanto previsto dalla presente legge, se il regolamento non dispone, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del TUEL, sul numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, le deliberazioni del consiglio dell'unione sono assunte con la partecipazione al voto di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
Art. 33
- Giunta dell'unione
1. La giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.
2. La giunta collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni, assunte dalla maggioranza dei componenti.
3. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.
4. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della giunta dell'unione.
Art. 34
- Presidente dell'unione
1. Il presidente rappresenta l'unione, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, convoca e presiede la giunta e, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 2, il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Può nominare tra i componenti della giunta il sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o impedimento temporanei. In mancanza di nomina, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente.
2. Il presidente dell’unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l’elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica di presidente. (197bis)

Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 10.

3. Lo statuto stabilisce la durata del mandato del presidente e i criteri per eventuale (198)

Parola inserita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 10.

rotazione. In assenza di disciplina statutaria, il mandato del presidente decorre dalla data della prima elezione (199)

Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 10.

.
4. Salvo diversa disciplina statutaria, il sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco presidente dell’unione assume la carica di presidente dell’unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.
5. In ogni caso, se il presidente cessa dalla carica di sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di presidente dell'unione.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, cessazione per scadenza del mandato del presidente ai sensi del comma 3, o per effetto di altre cause previste dallo statuto, fino all'elezione del nuovo presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato. Lo statuto può, in alternativa, individuare il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all'elezione.
7. Il soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dall’articolo 26, comma 4 e articolo 35, non può comunque ricoprire la carica di presidente dell'unione, salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la giunta risulti composta interamente da sostituti dei sindaci. (99)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 31.

8. L'atto costitutivo individua il sindaco che svolge transitoriamente le funzioni di presidente dell'unione per non più di novanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto medesimo fino alla data dell'elezione. Decorsi i novanta giorni senza che l'organo competente abbia provveduto all'elezione del nuovo presidente, e fino a detta elezione, la carica di presidente è ricoperta di diritto a rotazione ogni novanta giorni, alternando il sindaco del comune di maggiore dimensione demografica con il sindaco di minore dimensione demografica, escludendo ogni volta il sindaco che ha già ricoperto l'incarico. La durata rimane ferma anche in caso di ingresso o fuoriuscita di comuni dall'unione. A decorrere dalla data di elezione del presidente, si applica il comma 3, non considerando il mandato di presidente svolto ai sensi del presente articolo.
Art. 35
- Commissario del comune
1. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti del consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.
Art. 36
- Incompatibilità
1. (8)

Periodo soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 27.

Non possono (9)

Parola soppressa con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 27.

ricoprire cariche negli organi di governo dell'unione di comuni, quantunque sindaci o consiglieri comunali:
a) il dipendente dell'unione di comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita e chi presta comunque servizio presso la stessa unione, in posizione di comando o distacco; (10)

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 27.

b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.
2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il consiglio dell’unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL.
2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l’incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell’unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell’unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis. (100)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 32.

3. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco, si applica l'articolo 26, comma 4, secondo periodo. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito dall'assessore del comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal consiglio dell'unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del consiglio e della giunta dell'unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del comune.
3 bis. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell’unione da un consigliere del comune non in carica nell’unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell’unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell’unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell’unione. (100)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 32.

4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il sindaco che ricopre la carica di presidente dell'unione, il presidente decade dalla carica.
5. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della giunta dell'unione a seguito di cessazione della carica di assessore del comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall'assessore del comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.
5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell’unione, dalle disposizioni Sito esternodel capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, Sito esternodella Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190 ), per le quali si applica la disciplina ivi prevista. (101)

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 33.

Art. 37
- Dimissioni
1. Lo statuto disciplina, in conformità con i principi del TUEL, le dimissioni volontarie da presidente o da componente del consiglio dell’unione. In assenza di disciplina statutaria, le dimissioni sono indirizzate rispettivamente alla giunta o al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente, nell’ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell’ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell’unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dagli articoli 26, comma 4 e 35. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis. (102)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 33.

2 bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell’unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013 . Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell’unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell’articolo 36, comma 3 bis. (103)

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 33.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 11 aprile 2012, n. 14 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 24.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012 , n. 59 , art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Numero soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 26.

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Periodo soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Periodo prima modificato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34. Poi periodo soppresso con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 30.

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Ambito (allegato A) inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Periodo prima parzialmente modificato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10. Poi periodo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 15.

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Parole prima aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16.

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Alinea così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Lettera inserita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Numero così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 4.

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Costituzione dell'Ambito 10/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 683 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 2 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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L'Ambito 3 nell'allegato A è stato soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. Sito esterno684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 6 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 685 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 12 novembre 2012, n. 973 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 13 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 12 novembre 2012, n. 974 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 21 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 . A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 21 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

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L'ambito 23/2 nell'allegato A prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 35 , è stato ora soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Ai sensi dell' art. 10, comma 2, della l.r. 18 giugno 2013, n. 31 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppresso l' Ambito 10/2, nell'allegato A.

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Ai sensi dell' art. 10, comma 9, della l.r. 18 giugno 2013, n. 32 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 2 dell'allegato A, il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 29 luglio 2013, n. 635 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 25. Poi comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 26. Poi articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 27. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 30.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 39.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 41.

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Nell' Allegato B, titolo elenco così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Nell' Allegato B, titolo elenco aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22. Poi lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 23 dell'Allegato A, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 9 dell'allegato A, il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 67 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A ,il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22 novembre 2013, n. 68 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 27 dell'allegato A, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, in luogo del Comune di Lorenzana, per fusione del Comuni di Crespina e di Lorenzana, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A, è soppresso il Comune di Crespina, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 1 dell'allegato A, il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 70 .

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La composizione dell'Ambito 37 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 maggio 2014 , n. 424, ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 37/2 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 424 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Costituzione dell'Ambito 29/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 25 giugno 2013, n. 489 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 21.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Parole inserite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Lettera abrogata con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 25.

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Capo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 28.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 30.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Allegato A così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Allegato B così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 14.

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Allegato così sostituito con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parola inserita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Numero così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 17.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 18.

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Allegato A sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 art. 11.

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Allegato B così sostituito con l.r. 26 luglio 21019 , n. 49, art. 19. Si veda la delibera di Giunta n. 919 del 31.07.2023 con cui l'allegato B è stato nuovamente modificato.

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Allegato Bbis inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19.

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Si veda l’art. 17 (Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 ) della l.r. 6 luglio 2020, n. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Tabella “Ambito 21” soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 1.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.