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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 28 dicembre 2011

CAPO III
- Premialità per le buone pratiche
Art. 89
- Norme generali
1. La Regione, nell'ambito della legislazione regionale di attuazione della Sito esternol. 42/2009 , stabilisce con propria legge misure finanziarie di premialità per le unioni di comuni.
2. Fino all'entrata in vigore della legislazione regionale di cui al comma 1, alle unioni di comuni sono concesse premialità, nella forma di contributi straordinari, sulla base delle disposizioni del presente capo.
3. Alle unioni di comuni e ai comuni di minore dimensione demografica sono altresì concesse, ai sensi del presente capo, anticipazioni finanziarie per favorire la progettualità.
Art. 90
1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5 (241)

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

:
a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), Sito esternodel Sito esternod.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 ; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:
1) sportello unico delle attività produttive;
2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a decorrere dall’anno 2025, lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l’adozione dei pareri, sia la costituzione dell’ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; (215)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 55;

3) piano strutturale intercomunale di cui all' articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all’ Sito esternoarticolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 , ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; (206)

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 14.

(242)

Numero così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall’unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell’effettivo esercizio e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all’articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto. (243)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità. (207)

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 14.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48 (182)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 14.

(244)

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.
4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.
4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma. (245)

Comma inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

4 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 20.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo della funzione relativa alla Centrale unica di committenza. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma. (290)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 5.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.
6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell’unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7. (243)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei comuni partecipanti all’unione;
b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80; se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore; (246)

Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all’unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all’unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all’unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all’unione.
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all’avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell’esercizio associato, per tutti i comuni dell’unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione. (243)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9. (243)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9. (244)

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

15. I contributi di cui ai commi 4 bis, 5, 6, 7, 9 e 14, (244)

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.

non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.
15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni. (208)

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 14.

Art. 91
- Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi(248)

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 12.

1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività.
2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.
3. Le verifiche sono effettuate:
a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione che l’unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell’anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b);
b) su richiesta dell’unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:
1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;
2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.
4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.
5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):
a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall’unione;
b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;
c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.
6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):
a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell’anno della verifica;
b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica.
7. L’esercizio effettivo delle funzioni che l’unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, è accertato d’ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell’unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di concessione del contributo dell’articolo 82, quando si tratta di accertare l’effettività dell’esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.
8. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.
9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l’unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall’articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9.
10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l’invio di eventuali elementi integrativi sull’effettività dell’esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.
11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa nell’ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell’eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90.
12. L’unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.
13. Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d’ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte dell’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2021. (286)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29. art. 10.

Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall’unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell’unione si è concluso negativamente.
14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.
Art. 92
- Iniziative per garantire i servizi di prossimità
1. La Regione favorisce le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi. Sono servizi di prossimità, ai sensi della presente legge:
a) i servizi erogati da soggetti privati, anche mediante esercizi commerciali polifunzionali, essenziali per la vita delle comunità locali; rientra tra questi il servizio postale universale;
b) i servizi erogati da soggetti pubblici e privati, utili per la vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona, i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, i servizi di riscossione delle entrate comunali, i servizi di tesoreria, i servizi ambientali ed energetici, i servizi postali accessori, i servizi bancari, i servizi artigianali, turistici e culturali, i servizi di volontariato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono:
a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell’accesso ai servizi;
b) promuovere l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità,
c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell’articolo 90.(249)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 13.

3. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i comuni, singoli o associati, possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi di prossimità, nel rispetto della vigente normativa che disciplina detti servizi.
4. Ai fini del comma 3, sono considerati:
a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all’articolo 80, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale;
b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio). (250)

Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 13.

5. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l’attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.
Art. 93
- Fondo di anticipazione per spese progettuali
1. E' istituito un fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale e un fondo di anticipazione per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani. I fondi operano sino alla concessione massima complessiva:
a) di euro 2.000.000,00, destinati alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche dei comuni, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e studi connessi; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di:
1) euro 200.000,00 per ogni progetto;
2) euro 300.000,00 complessivi per la redazione di piani strutturali, regolamenti urbanistici e loro varianti e studi connessi, e per la realizzazione di opere pubbliche; l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera;
b) di euro 1.000.000,00, destinati alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali di cui all’articolo 85; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di 200.000,00 euro; l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ponendo i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio in relazione al valore unitario del disagio.
3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima.
4. I comuni e le unioni che accedono ai fondi sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 4, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute agli enti beneficiari.
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, l'eventuale documentazione da presentare a supporto delle previsioni di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di maggiore disagio e le unioni cui detti comuni partecipano. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, lettera a), è data priorità alle spese di progettazione.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 11 aprile 2012, n. 14 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 24.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012 , n. 59 , art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Numero soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 26.

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Periodo soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Periodo prima modificato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34. Poi periodo soppresso con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 30.

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Ambito (allegato A) inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Periodo prima parzialmente modificato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10. Poi periodo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 15.

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Parole prima aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16.

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Alinea così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Lettera inserita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Numero così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 4.

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Costituzione dell'Ambito 10/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 683 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 2 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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L'Ambito 3 nell'allegato A è stato soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. Sito esterno684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 6 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 685 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 12 novembre 2012, n. 973 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 13 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 12 novembre 2012, n. 974 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 21 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 . A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 21 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

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L'ambito 23/2 nell'allegato A prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 35 , è stato ora soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Ai sensi dell' art. 10, comma 2, della l.r. 18 giugno 2013, n. 31 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppresso l' Ambito 10/2, nell'allegato A.

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Ai sensi dell' art. 10, comma 9, della l.r. 18 giugno 2013, n. 32 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 2 dell'allegato A, il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 29 luglio 2013, n. 635 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 25. Poi comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 26. Poi articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 27. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 30.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 39.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 41.

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Nell' Allegato B, titolo elenco così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Nell' Allegato B, titolo elenco aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22. Poi lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 23 dell'Allegato A, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 9 dell'allegato A, il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 67 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A ,il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22 novembre 2013, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 27 dell'allegato A, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, in luogo del Comune di Lorenzana, per fusione del Comuni di Crespina e di Lorenzana, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A, è soppresso il Comune di Crespina, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 1 dell'allegato A, il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 70 .

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La composizione dell'Ambito 37 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 maggio 2014 , n. 424, ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 37/2 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 424 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Costituzione dell'Ambito 29/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 25 giugno 2013, n. 489 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 21.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Parole inserite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Lettera abrogata con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 25.

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Capo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 28.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 30.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Allegato A così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Allegato B così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 14.

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Allegato così sostituito con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parola inserita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Numero così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 17.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 18.

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Allegato A sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 art. 11.

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Allegato B così sostituito con l.r. 26 luglio 21019 , n. 49, art. 19. Si veda la delibera di Giunta n. 919 del 31.07.2023 con cui l'allegato B è stato nuovamente modificato.

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Allegato Bbis inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19.

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Si veda l’art. 17 (Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 ) della l.r. 6 luglio 2020, n. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Tabella “Ambito 21” soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 1.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.