Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 28 dicembre 2011

Art. 75
- Effetti dell'estinzione
1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, la provincia subentra nell’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), compresi i beni e le risorse strumentali connessi, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k).
2. Il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c), d) e j), salvo il personale dirigente a tempo determinato, è alla stessa data trasferito alla provincia, secondo le indicazioni del piano. Il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” continua a svolgere le attività presso l’ente destinatario secondo le norme contrattuali in essere.
3. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della comunità montana, il cui personale è trasferito ai sensi del presente articolo, operano, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell'ente, come strutture distaccate nell'ambito dell'organizzazione della provincia medesima, presso il luogo stabilito dal decreto di estinzione, come individuato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera k); ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
4. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, i comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g), h) e i), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k). La successione dei comuni opera secondo quanto previsto dagli atti che regolano i rapporti o che individuano i comuni interessati e le quote di compartecipazione alle spese, e, in mancanza, per ciascuno dei rapporti medesimi e per i comuni in ciascuno di essi coinvolti, secondo le regole della solidarietà attiva e passiva ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”). Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano altresì verso tutti i comuni partecipanti all'ente, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti a comuni determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai comuni che, alla data di estinzione della comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della comunità medesima.
5. Salvo il personale dirigente a tempo determinato, il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g) e h), distaccato, comandato o trasferito dai comuni alla comunità montana è riassegnato ai comuni di provenienza. Negli altri rapporti di lavoro indicati dalle lettere f) e h) del comma medesimo succede il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta; il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
6. Il decreto di estinzione può disporre diversamente dalla successione regolata ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei sindaci di tutti i comuni interessati alla successione che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.
7. L'accordo di cui al comma 6 può altresì stabilire che un comune sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che, per le medesime finalità, sia, per effetto dell'accordo medesimo, costituito un ufficio comune operante ai sensi dell'articolo 21, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale di cui al comma 5. In tali casi l'accordo può prevedere l'avvalimento del personale di cui al comma 2, che la provincia è tenuta a mettere a disposizione, senza oneri per i comuni, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività.
8. In assenza di accordo, il decreto di estinzione, fermo restando gli effetti successori di cui ai commi 4 e 5, individua i comuni che sono tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso di cui all'articolo 73, comma 1, lettere g), h) e i), sulla base dei seguenti criteri:
a) è individuato il singolo comune per la gestione dei rapporti attivi e passivi in corso e dei procedimenti conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni connessi ad opere, servizi, interventi realizzati in via esclusiva nel suo territorio;
b) per gli altri rapporti attivi e passivi e procedimenti è individuato il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta.
8 bis. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, è effettuata sulla base del piano di successione e subentro e comporta, da parte del comune individuato per tale funzione, in particolare:
a) l’accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo le regole previste dall’articolo 75, comma 4 ovvero, nei casi in cui ai sensi di tale disposizione devono applicarsi le regole della solidarietà attiva e passiva, l’individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai comuni nell’anno precedente a quello in corso;
b) la ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell’ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;
c) la comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b), a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione; gli atti sono adottati valutate le osservazioni;
d) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione. (77)

Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73, art. 1.

8 ter. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, non comporta per il comune o per i comuni individuati né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori gli altri comuni coinvolti nella successione. (77)

Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73, art. 1.

9. Il decreto di estinzione provvede altresì ad individuare l’ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui articolo 73, comma 1, lettera e), fino all’individuazione, ai sensi della l.r. 34/1994 , del soggetto competente in via ordinaria. L’ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo comma 1, lettera e); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 aprile 2012, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012 , n. 59 , art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima modificato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34. Poi periodo soppresso con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ambito (allegato A) inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima parzialmente modificato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10. Poi periodo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Costituzione dell'Ambito 10/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 683 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 2 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'Ambito 3 nell'allegato A è stato soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. Sito esterno684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 6 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 685 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 12 novembre 2012, n. 973 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 13 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 12 novembre 2012, n. 974 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 21 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 . A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 21 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'ambito 23/2 nell'allegato A prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 35 , è stato ora soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell' art. 10, comma 2, della l.r. 18 giugno 2013, n. 31 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppresso l' Ambito 10/2, nell'allegato A.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell' art. 10, comma 9, della l.r. 18 giugno 2013, n. 32 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 2 dell'allegato A, il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 29 luglio 2013, n. 635 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima parzialmente modificato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 25. Poi comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 26. Poi articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 27. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nell' Allegato B, titolo elenco così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nell' Allegato B, titolo elenco aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22. Poi lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 23 dell'Allegato A, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 9 dell'allegato A, il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A ,il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22 novembre 2013, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 27 dell'allegato A, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, in luogo del Comune di Lorenzana, per fusione del Comuni di Crespina e di Lorenzana, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A, è soppresso il Comune di Crespina, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 1 dell'allegato A, il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 37 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 maggio 2014 , n. 424, ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 37/2 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 424 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Costituzione dell'Ambito 29/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 25 giugno 2013, n. 489 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con l.r. 26 luglio 21019 , n. 49, art. 19. Si veda la delibera di Giunta n. 919 del 31.07.2023 con cui l'allegato B è stato nuovamente modificato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato Bbis inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l’art. 17 (Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 ) della l.r. 6 luglio 2020, n. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella “Ambito 21” soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.