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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 65

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario attribuire ai provvedimenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL) di cui all’articolo 7, comma 1 bis, della l.r. 16/2000 , il carattere dell’esecutorietà in modo tale da dotare le stesse di uno strumento più efficace di controllo in un settore particolarmente delicato come quello della sicurezza alimentare;


2. La modifica all’articolo 18 della l.r. 16/2000 si rende necessaria poiché, a seguito della previsione di nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di assegnazione delle sedi farmaceutiche, si è creato un vuoto normativo per le ipotesi di una eventuale gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche;


3. Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”), i concorsi per sedi farmaceutiche venivano svolti a livello provinciale, di conseguenza le graduatorie disponibili erano tante quante le province della Toscana. Ne consegue che, nell’ipotesi di sede vacante, si prendeva in considerazione l’ultima graduatoria disponibile della provincia di appartenenza;


4. Con la modifica all’articolo 18 della l.r. 16/2000 , le graduatorie dei concorsi, approvate a seguito di un unico concorso regionale, vengono fatte per sedi farmaceutiche per cui, qualora ci fosse una sede vacante sorge il problema di come procedere all’assegnazione provvisoria, non sussistendo più una graduatoria unica provinciale a cui fare riferimento.


5. La Regione Toscana intende far fronte a questa situazione, prevedendo l’approvazione di una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente nel caso in cui si renda necessario il ricorso alla gestione provvisoria;


6. È opportuno, per evitare duplicazioni di organismi, sopprimere la commissione sui farmaci veterinari, prevista all’articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2000 ;


Approva la presente legge

Art. 1
- Modifiche all’articolo 7 della l.r.16/2000
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è inserito il seguente:
“1 ter.L’azienda USL può provvedere d’ufficio all’esecuzione delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1 bis, a spese dei destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti.”
2. Al comma 2 dell’articolo 7 le parole: “
al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 1 bis,
”.
Art. 2
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000, dopo le parole: “
all’esercizio delle farmacie
” sono inserite le seguenti: “,
delle proiezioni
”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000, dopo le parole: “
delle ferie delle farmacie,
” sono inserite le seguenti: “
delle proiezioni,
”.
3. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000, dopo le parole “
nonché della direttiva 2003/94/CE)
”, sono inserite le seguenti “
e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari)
”.
Art. 3
1. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r.16/2000, le parole: “
approva la graduatoria degli idonei e assegna le sedi messe a concorso” sono sostituite dalle seguenti: “approva le graduatorie degli idonei delle sedi messe a concorso e provvede alla loro assegnazione
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r.16/2000 le parole: “
La graduatoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le graduatorie
” e la parola: “
ha
” è sostituita dalla seguente: “
hanno
”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 18 della l.r.16/2000 è inserito il seguente:
7 bis.Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche di cui al comma 7, approva una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente per i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 14.
”.
Art. 4
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r.16/2000 è sostituito dal seguente:
“3. I controlli e le ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 193/2006 sono effettuati dalle aziende USL in collaborazione con i propri servizi veterinari.”
2. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“4. Nella deliberazione del direttore generale è previsto, per le commissioni di cui ai comma 1 e 2, un idoneo numero di supplenti.”


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.