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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 65

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario attribuire ai provvedimenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL) di cui all’articolo 7, comma 1 bis, della l.r. 16/2000 , il carattere dell’esecutorietà in modo tale da dotare le stesse di uno strumento più efficace di controllo in un settore particolarmente delicato come quello della sicurezza alimentare;


2. La modifica all’articolo 18 della l.r. 16/2000 si rende necessaria poiché, a seguito della previsione di nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di assegnazione delle sedi farmaceutiche, si è creato un vuoto normativo per le ipotesi di una eventuale gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche;


3. Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”), i concorsi per sedi farmaceutiche venivano svolti a livello provinciale, di conseguenza le graduatorie disponibili erano tante quante le province della Toscana. Ne consegue che, nell’ipotesi di sede vacante, si prendeva in considerazione l’ultima graduatoria disponibile della provincia di appartenenza;


4. Con la modifica all’articolo 18 della l.r. 16/2000 , le graduatorie dei concorsi, approvate a seguito di un unico concorso regionale, vengono fatte per sedi farmaceutiche per cui, qualora ci fosse una sede vacante sorge il problema di come procedere all’assegnazione provvisoria, non sussistendo più una graduatoria unica provinciale a cui fare riferimento.


5. La Regione Toscana intende far fronte a questa situazione, prevedendo l’approvazione di una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente nel caso in cui si renda necessario il ricorso alla gestione provvisoria;


6. È opportuno, per evitare duplicazioni di organismi, sopprimere la commissione sui farmaci veterinari, prevista all’articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2000 ;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.