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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 65

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 1
- Modifiche all’articolo 7 della l.r.16/2000
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è inserito il seguente:
“1 ter.L’azienda USL può provvedere d’ufficio all’esecuzione delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1 bis, a spese dei destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti.”
2. Al comma 2 dell’articolo 7 le parole: “
al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 1 bis,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.