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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 10
- Norme finali e transitorie
1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità a condizione che, nel periodo 1° gennaio – 15 marzo 2012, (1)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2, art. 1.

siano comunicate al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Decorso inutilmente il termine predetto le autorizzazioni decadono.
2. Le attività di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), sono effettuate a partire dal 1° gennaio 2012.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a partire dal 1° gennaio 2012.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.