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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali);


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 20 ottobre 2011.


Considerato quanto segue:


1. La materia fitosanitaria è disciplinata in modo puntuale, sia nei contenuti che nelle procedure, a livello statale dal Sito esternod.lgs. 214/2005 e dal d.m. politiche agricole 12 novembre 2009. Il decreto legislativo detta le norme autorizzatorie, di controllo e sanzionatorie per la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali e disciplina i compiti e le funzioni del servizio fitosanitario nazionale costituito dal servizio fitosanitario centrale e dai servizi fitosanitari regionali. Il decreto ministeriale, dettagliatamente, specifica le procedure amministrative e i termini di conclusione delle stesse.


2. A livello regionale la materia era stata disciplinata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali), il cui contenuto è ormai superato, sia dalla sopravvenuta normativa nazionale, sia dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) che, all’articolo 22, ha stabilito che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione che si avvale anche di personale distaccato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 65/2010 , la tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall’ARPAT per tutta la durata del distacco del personale ARPAT presso la Regione e che, a partire dal 1° gennaio 2012, la stessa sarà incamerata dalla Regione.


3. E’ necessario riorganizzare e potenziare il servizio fitosanitario regionale, poiché un malfunzionamento dello stesso, oltre ad accrescere rischi di diffusione nella nostra regione di agenti patogeni finora sconosciuti e potenzialmente molto dannosi per l’agricoltura toscana, porterebbe anche a limitazioni, se non divieti, di esportazione delle nostre produzioni, perché non rispondenti alle norme sanitarie vigenti. Tutto questo, tenendo presente che la Toscana è una delle regioni con le più ampie superfici agricole e boschive, con tre punti di entrata strategici (l’aeroporto di Pisa e i porti di Livorno e Carrara), oltre a un considerevole numero di imprese vivaistiche (circa quattromila) e una crescente attività commerciale di import-export di materiale vegetale, che sono oggetto di autorizzazioni e controlli fitosanitari. Il servizio fitosanitario regionale è una garanzia di “fitosanità” per il commercio, in particolare export, delle piante, come forma di prevenzione dell’introduzione e diffusione di nuove malattie, che determinano un costo sia economico che ambientale.


4. Al fine di riorganizzare e potenziare il servizio fitosanitario regionale si introduce la figura del tecnico fitosanitario e si prevede la possibilità di reperire personale qualificato avviando convenzioni con le amministrazioni degli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.