Menù di navigazione

Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 9
- Norma finanziaria
1. Gli oneri di cui alla presente legge, a partire dal 2012, sono stimati in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti“ del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.
2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 5, sono stimate in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e sono iscritte rispettivamente per euro 535.000,00 alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” e per euro 65.000,00 alla UPB di entrata 322 “Proventi diversi”.
3. Al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza di uguale importo:
- anno 2012
in aumento, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse“, euro 535.000,00
in aumento, UPB 322 di entrata “Proventi diversi”, euro 65.000,00
in aumento, UPB 711 di spesa “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 600.000,00
- anno 2013
in aumento, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse“, euro 535.000,00
in aumento, UPB 322 di entrata “proventi diversi”, euro 65.000,00
in aumento, UPB 711 di spesa “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 600.000,00.
3 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (4)

Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25, art. 2


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.