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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 3
- Autorizzazione fitosanitaria e registro ufficiale dei produttori
1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale.(2)

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25, art. 1.

3. Il registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all’Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 214/2005 è gestito da ARTEA.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.