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Legge regionale 28 novembre 2011, n. 61

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 30 novembre 2011





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);


Considerato quanto segue


1. In vista dello svolgimento in Toscana dei campionati mondiali di ciclismo per l'anno 2013, è necessario procedere a lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del tracciato stradale e sua messa in sicurezza, nonché agli altri interventi infrastrutturali cui la Regione concorre finanziariamente;


2. La misura relativa ai mondiali di ciclismo si colloca nell'ambito della definizione, d'intesa con gli enti locali, di un quadro condiviso per la realizzazione in modo coordinato, secondo le rispettive competenze, degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento della manifestazione;


3. Al fine di dare attuazione all'obiettivo strategico di promozione della qualità della vita e dei servizi per il mantenimento di una comunità vitale delineato nel programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 per quanto riguarda le politiche integrate per i territori montani, è necessario introdurre tra le azioni di miglioramento a favore della montagna pistoiese, da attuare nel 2011, quella relativa all’edilizia scolastica;


4. La fase di supporto per lo switch off al digitale terrestre deve comprendere, per la sua piena efficacia, anche la predisposizione di punti di assistenza dove sia possibile per la popolazione avere tutte le informazioni necessarie alla corretta ricezione del nuovo segnale e quindi si deve provvedere ai necessari contributi agli enti locali e alle loro associazioni che a tal fine sottoscrivono accordi con la Regione;


Approva la presente legge


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 1
1. Dopo l'articolo 138 bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è inserito il seguente:
“Art. 138 bis 1 - Mondiali di ciclismo 2013. Interventi in materia di viabilità
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, concorre al finanziamento degli interventi in materia di viabilità e infrastrutture interessate dalla manifestazione.
2. La Giunta regionale delibera le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1. Degli esiti di tale contributo la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con la relazione di cui all’articolo 138 bis, comma 4.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, euro 10.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione anno 2011 e del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.”.
Art. 2
1. Al comma 5 dell’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 dopo le parole: “
impianti turistici
” sono inserite le seguenti: “
e dell’edilizia scolastica
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 la parola: “
500.000,0
0” è sostituita dalla seguente: “
580.000,00
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’allegato A della l.r. 65/2010
1. L’allegato A alla l.r. 65/2010 è sostituito dall’allegato A della presente legge.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre)
Art. 4
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre), è inserito il seguente:
“1 bis.Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e collaborazioni possono essere altresì stipulati con gli enti locali e le loro associazioni rappresentative prevedendo l’erogazione di contributi per l’attivazione e la gestione nei comuni di punti di assistenza per l’informazione, la comunicazione e il supporto alla popolazione nella fase di transizione al segnale digitale terrestre.”.
Art. 5
- Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 46/2011
1. L’articolo 10 della l.r. 46/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 - Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.670.000,00 per l’anno 2011, cui si fa fronte per euro 1.350.000,00 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” e per euro 320.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.".
Art. 6
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.