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Legge regionale 28 novembre 2011, n. 61

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 30 novembre 2011





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);


Considerato quanto segue


1. In vista dello svolgimento in Toscana dei campionati mondiali di ciclismo per l'anno 2013, è necessario procedere a lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del tracciato stradale e sua messa in sicurezza, nonché agli altri interventi infrastrutturali cui la Regione concorre finanziariamente;


2. La misura relativa ai mondiali di ciclismo si colloca nell'ambito della definizione, d'intesa con gli enti locali, di un quadro condiviso per la realizzazione in modo coordinato, secondo le rispettive competenze, degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento della manifestazione;


3. Al fine di dare attuazione all'obiettivo strategico di promozione della qualità della vita e dei servizi per il mantenimento di una comunità vitale delineato nel programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 per quanto riguarda le politiche integrate per i territori montani, è necessario introdurre tra le azioni di miglioramento a favore della montagna pistoiese, da attuare nel 2011, quella relativa all’edilizia scolastica;


4. La fase di supporto per lo switch off al digitale terrestre deve comprendere, per la sua piena efficacia, anche la predisposizione di punti di assistenza dove sia possibile per la popolazione avere tutte le informazioni necessarie alla corretta ricezione del nuovo segnale e quindi si deve provvedere ai necessari contributi agli enti locali e alle loro associazioni che a tal fine sottoscrivono accordi con la Regione;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.