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Legge regionale 16 novembre 2011, n. 60

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 23 novembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l' articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l'approvazione della l.r. 64/2010 ;


2. In tale contesto, si ritiene opportuno disporre l'eliminazione dell'indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all'estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all'estero del personale regionale.


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “i
l trattamento economico di missione
” sono soppresse.
Art. 2
1. Il numero 6) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2009 è abrogato.
Art. 3
1. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 3/2009 le parole: "nonché l'indennità" sono soppresse.
Art. 4
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 3/2009 le parole: “
l'indennità di missione e
” sono soppresse.
Art. 5
- Abrogazione degli articoli 32 , 33 e 34 della l.r. 3/2009
1. Gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009 sono abrogati.
Art. 6
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2009 le parole “,
con riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33
” sono soppresse.
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.
”.
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 3/2009 le parole: “
e indennità
” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione”
".


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.