Menù di navigazione

Legge regionale 16 novembre 2011, n. 60

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 23 novembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l' articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l'approvazione della l.r. 64/2010 ;


2. In tale contesto, si ritiene opportuno disporre l'eliminazione dell'indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all'estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all'estero del personale regionale.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.