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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 56

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ) ed in particolare l’articolo 12, comma 10;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili);


Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 ottobre 2011;


Considerato quanto segue:


1. L’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della l.r. 11/2011 ha portato ad evidenziare la necessità di modificare ed integrare alcune parti della legge;


2. La sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2011 ha la finalità di chiarire che i divieti della tabella di cui all’allegato A non si applicano alle aree industriali e per servizi. Viene inoltre sostituita la dizione ”di recente formazione” che ha sollevato alcuni problemi interpretativi. Conseguentemente viene chiarito che l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra non è consentita nei centri storici e nelle aree storiche assimilate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ai sensi dell’articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005 ;


3. La sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2011 ha altresì l’esigenza di considerare le fattispecie delle casse di espansione come aree ove gli impianti fotovoltaici possono essere ammessi;


4. La modifica dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 11/2011 ha la finalità di correggere un refuso, in quanto il divieto di cumulo impianti si applica solo agli impianti a terra, come già indicato nel preambolo della stessa l.r. 11/2011 , nonché quella di prevedere una distanza minima di cento metri tra gli impianti di potenza inferiore a 200 kilowatt (kW), ad esclusione degli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all’articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 11/2011 ;


5. La modifica dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 11/2011 specifica opportunamente che le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, non si applicano agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree degradate come individuate nell’allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree di cui all’articolo 5 della stessa l.r. 11/2011 ;


6. L’allegato A della l.r. 11/2011 viene sostituito dall’allegato A della presente legge che contiene le seguenti modifiche:


a) Nelle eccezioni alla non idoneità delle aree di cui alla tabella 1 dell’allegato A, si definiscono con più precisione le cave e i siti minerari dismessi, aggiungendo le aree di discarica mineraria;


b) l’intestazione dell’ultima colonna della tabella 1 viene modificata in quanto le zone F) e I) del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legga 6 luglio 2002, n. 137), ex legge Galasso, trovano specifica disciplina in altre parti della stessa tabella;


c) la colonna “Aree e immobili vincolati ex Sito esternoart. 136 del d.lgs. 42/2004 ” della tabella 1 viene modificata al fine di permettere l’installazione di impianti di potenza superiore a 200 kW in aree degradate;


d) viene altresì modificata la colonna della tabella 1 dedicata ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, eliminando gli asterischi per impianti di potenza compresa tra i 20 ed i 200 kW.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.