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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 56

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011

Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/2011 dopo le parole: “
di più impianti fotovoltaici
” sono inserite le seguenti: “
a terra
”; dopo le parole: “
duecento metri” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2011 sono aggiunte, in fine, le parole: “,
agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell’allegato A, nonché agli
impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all’articolo 5.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.