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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 56

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2011
1. L’articolo 5 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), è sostituito dal seguente:
“Art. 5 - Aree urbanizzate e casse di espansione
1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell’articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005.
2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell’esercizio della cassa di espansione.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.