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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 settembre 2011;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. L’esigenza di istituire un piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, quale nuovo strumento della programmazione regionale, al fine di razionalizzare il complesso degli strumenti e dei procedimenti di programmazione nelle materie attinenti al sistema delle infrastrutture di trasporto, alla logistica, al servizio di trasporto pubblico locale e alle politiche sulla mobilità;


2. Il carattere strategico della soluzione prescelta, che si pone in armonia con l’esperienza già maturata nell’ordinamento regionale per quanto attiene alla programmazione in materia ambientale;


3. La previsione che le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture di trasporto, di logistica, di trasporto pubblico locale e di mobilità siano contenute all’interno di un piano integrato che, conseguentemente, assume la denominazione di piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM);


4. L’esigenza che le strategie e gli obiettivi di cui al punto 3 risultino coerenti con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005 ;


5. L’esigenza di dettare una disciplina transitoria che mantenga fermi, nelle more dell’approvazione ed attuazione del PRIIM, gli atti di programmazione esistenti;


6. La necessità di procedere ad una puntuale ricognizione di tutti gli atti attinenti alla programmazione nelle materie coinvolte e quella di modificare le leggi regionali in materia di pianificazione territoriale e trasferimento delle funzioni, al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili siano definiti all’interno del PRIIM;


7. L’opportunità di dare puntuale informazione alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale, annualmente, sugli stati di realizzazione del PRIIM, sui risultati di attuazione del piano stesso e sulle variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento, attraverso il documento di monitoraggio.


Approva la presente legge


CAPO I
- Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità, contenuti e attuazione
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.
Art. 2
- Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità
1. Il PRIIM costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (3)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 44.

a) realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci;
b) ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;
c) ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione.
Art. 3
- Contenuti del PRIIM
1. Il PRIIM quale strumento della programmazione regionale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 (4)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 45.

delinea le strategie di attuazione integrata e coordinata delle politiche regionali nei seguenti ambiti interconnessi di azione strategica:
a) realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;
b) qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;
c) azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;
d) interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
e) azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM:
a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi;
b) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;
c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1;
d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera c), determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui le deliberazioni (4)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 45.

di cui all’articolo 4 debbono attenersi, contenendo, in particolare, quanto previsto:
1) in materia di viabilità regionale dall’articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
2) in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale, dagli articoli 25 e 26 della l.r. 88/1998 ;
3) in materia di trasporto pubblico locale, dall’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
4) in materia di promozione e sicurezza stradale, dall’articolo 1, comma 2, lettera a), e dall’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).
Art. 4
- Attuazione e monitoraggio del PRIIM
1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. (5)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 46.

2. La Giunta regionale presenta entro il 30 giugno (8)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

di ogni anno alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale un documento di monitoraggio, che descrive:
a) gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto programmato nell'anno precedente attraverso il DEFR (6)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 46.

e le eventuali criticità riscontrate;
b) i risultati dell’attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati;
c) le variazioni più rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento.
Art. 5
- Raccordo con la pianificazione territoriale
1. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Art. 6
- Norma finanziaria
1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PRIIM sono individuate in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
Art. 7
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente:
“3 bis.La Regione promuove l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
“1.Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n.55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche di intervento e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011.”.
Art. 9
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è sostituita dalla seguente:
“a)l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:
“b bis). la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011, dei porti di interesse regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 le parole: “A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale“ sono sostituite dalle seguenti: “Nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011”.
4. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è abrogato.
Art. 10
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:
“b bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55./2011,
degli aeroporti di interesse regionale.”.
Art. 11
1. L’articolo 27 ter della l.r. 88/1998 è abrogato.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 12
- Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 42/1998
1. L’articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è abrogato.
Art. 13
1. La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 è sostituita dalla seguente: “
Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico”.
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 è abrogato.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole: “
Il programma,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole: “
Il programma
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale definisce le azioni operative per l’attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e
”.
Art. 14
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 42/1998 le parole: “
nel programma regionale di cui all'articolo 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel PRIIM di cui alla l.r. 55 /2011.
”.
Art. 15
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 42/1998 le parole “
del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico
” sono sostituite dalle seguenti: “d
el PRIIM di cui alla l.r. 55./2011.
”.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 16
Abrogato.
CAPO V
- Modifiche della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)
Art. 17
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), le parole: “
nel piano regionale della mobilità e della logistica
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011,
n. 55(Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r.
19/2011 in materia di sicurezza stradale).”.
CAPO VI
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
- Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione del PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilità regionale di cui all’articolo 4, conserva validità il programma pluriennale d’intervento sulle strade regionali già approvato al momento dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della l.r. 88/1998 . Tale programma pluriennale può essere aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Fino all’approvazione del PRIIM, i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili di interesse regionale sono contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l’anno 2008). Tale deliberazione può essere aggiornata dal Consiglio regionale.
3. Fino all’approvazione del PRIIM, la Giunta regionale provvede, in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui al comma 2 ed in coerenza con il PIT, a specificare con i documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalità di intervento e ad aggiornare il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono trasmessi dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.
4. Fino all’approvazione del PRIIM, mantiene efficacia il piano della mobilità e della logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63 (Piano regionale della mobilità e della logistica. Approvazione atto di programmazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n. 12 “Approvazione del Piano di Indirizzo territoriale. Art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 ”).
5. In sede di prima applicazione, il PRIIM effettua la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione degli atti regionali di programmazione in materia di mobilità e di infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.
5 bis. Su indicazione del PRS 2016-2020, il PRIIM attuativo del PRS 2011-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015. (7)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 94.

Art. 19
- Disposizioni finali
1. A seguito dell’approvazione del PRIIM, ovunque ricorrano le parole: “
piano regionale della mobilità e della logistica
, queste sono sostituite dalle seguenti: “
piano integrato delle infrastrutture e della mobilità
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.