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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
Art. 7
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente:
“3 bis.La Regione promuove l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
“1.Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n.55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche di intervento e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011.”.
Art. 9
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è sostituita dalla seguente:
“a)l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:
“b bis). la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011, dei porti di interesse regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 le parole: “A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale“ sono sostituite dalle seguenti: “Nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011”.
4. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è abrogato.
Art. 10
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:
“b bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55./2011,
degli aeroporti di interesse regionale.”.
Art. 11
1. L’articolo 27 ter della l.r. 88/1998 è abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.