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Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ,


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);


Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 30 settembre 2011;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, prevede per il nuovo ciclo di programmazione regionale un accorpamento ed una riduzione del numero dei piani e programmi, insieme ad una riduzione dei tempi di elaborazione delle politiche regionali di settore, nel rispetto della normativa in materia di valutazione ambientale strategica;


2. Occorre dare attuazione all’obiettivo sopra indicato nei settori di intervento attinenti alla tutela ambientale attraverso l’assorbimento all’interno di un unico strumento di programmazione dei contenuti di alcuni piani e programmi previsti dalla normativa regionale, consentendo altresì di superare i limiti derivanti da un approccio settoriale al governo delle problematiche ambientali, per loro natura complesse ed interdipendenti;


3. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), risulta lo strumento di programmazione più idoneo in considerazione della sua natura intersettoriale nonché della duplice funzione che lo stesso ha finora svolto quale piano di indirizzo, volto a delineare, in attuazione del PRS, la strategia complessiva da perseguire nella programmazione ambientale, ed al contempo quale piano operativo, con il quale si è provveduto ad individuare gli interventi e le relative risorse in assenza di uno specifico piano di settore o in attesa dell’aggiornamento di quello esistente;


4. La presente legge prevede quindi che le politiche regionali di settore in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità siano contenute all’interno del PRAA, che conseguentemente assume la denominazione di piano ambientale ed energetico regionale (PAER), e che a queste sia data attuazione, tramite la specificazione degli obiettivi operativi e l’individuazione delle modalità di intervento, con le procedure previste dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


5. Rimane comunque confermata la natura di piano di indirizzo del PAER, volto ad assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore, sia nel caso in cui la programmazione di settore sia demandata ad uno specifico piano o programma, sia nel caso in cui questa sia effettuata nell’ambito del PAER stesso;


6. In conseguenza di questa scelta, occorre modificare le leggi regionali in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili, siano definiti all’interno del PAER;


7. In particolare, occorre modificare la l.r. 49/1995 , ove la programmazione di settore è attualmente demandata ad un programma triennale, al fine di riportare i contenuti di tale programma all’interno del PAER;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.