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Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ,


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);


Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 30 settembre 2011;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, prevede per il nuovo ciclo di programmazione regionale un accorpamento ed una riduzione del numero dei piani e programmi, insieme ad una riduzione dei tempi di elaborazione delle politiche regionali di settore, nel rispetto della normativa in materia di valutazione ambientale strategica;


2. Occorre dare attuazione all’obiettivo sopra indicato nei settori di intervento attinenti alla tutela ambientale attraverso l’assorbimento all’interno di un unico strumento di programmazione dei contenuti di alcuni piani e programmi previsti dalla normativa regionale, consentendo altresì di superare i limiti derivanti da un approccio settoriale al governo delle problematiche ambientali, per loro natura complesse ed interdipendenti;


3. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), risulta lo strumento di programmazione più idoneo in considerazione della sua natura intersettoriale nonché della duplice funzione che lo stesso ha finora svolto quale piano di indirizzo, volto a delineare, in attuazione del PRS, la strategia complessiva da perseguire nella programmazione ambientale, ed al contempo quale piano operativo, con il quale si è provveduto ad individuare gli interventi e le relative risorse in assenza di uno specifico piano di settore o in attesa dell’aggiornamento di quello esistente;


4. La presente legge prevede quindi che le politiche regionali di settore in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità siano contenute all’interno del PRAA, che conseguentemente assume la denominazione di piano ambientale ed energetico regionale (PAER), e che a queste sia data attuazione, tramite la specificazione degli obiettivi operativi e l’individuazione delle modalità di intervento, con le procedure previste dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


5. Rimane comunque confermata la natura di piano di indirizzo del PAER, volto ad assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore, sia nel caso in cui la programmazione di settore sia demandata ad uno specifico piano o programma, sia nel caso in cui questa sia effettuata nell’ambito del PAER stesso;


6. In conseguenza di questa scelta, occorre modificare le leggi regionali in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili, siano definiti all’interno del PAER;


7. In particolare, occorre modificare la l.r. 49/1995 , ove la programmazione di settore è attualmente demandata ad un programma triennale, al fine di riportare i contenuti di tale programma all’interno del PAER;


Approva la presente legge


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)
Art. 1
- Modifiche al titolo della l.r. 14/2007
1. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), è sostituito dal seguente: “
Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 14/2007 le parole: “
piano regionale di azione ambientale (PRAA)
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER
”.
Art. 3
1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 è sostituita dalla seguente: “
Piano ambientale ed energetico regionale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 la parola “
PRA
A” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 la parola “
PRAA
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 è abrogato.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 14/2007
1. L’articolo 3 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - Contenuti del PAER
1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:
a) inquinamento atmosferico;
b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;
c) difesa del suolo e risorse idriche;
d) rischio sismico;
e) aziende a rischio di incidente rilevante;
f) aree protette e biodiversità;
g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
h) energia e miniere;
i) cambiamenti climatici.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:
a) all’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
b) all’articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);
c) all’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
d) all’articolo 3 bis della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.”.
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 14/2007
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 14/2007 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER
1. I contenuti del PAER, di cui all’articolo 3, comma 2, vengono attuati tramite le procedure di cui all’articolo 10 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano.”.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 6
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:
“c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 39/2005 le parole: “
gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all'articolo 6 e dei relativi provvedimenti attuativi
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi”.
Art. 8
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2005 le parole: “
piano di indirizzo energetico regionale (PIER)
sono sostituite dalle seguenti: “
piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 9
1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “
Programmazione regionale in materia di energia
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 le parole “
PIER, elaborato nel rispetto dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalla seguente: “
PAER
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
6. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
7. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas
.”.
8. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 10
1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 11
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 14
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 39/2005 le parole: “i
ndirizzi del PIER
” sono sostituite dalla seguenti: “
indirizzi in materia di energia del PAER
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 15
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 16
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 17
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 18
1. Al comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 19
- Abrogazioni
1. Gli articoli 7 e 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
Abrogato.
Art. 32
Abrogato.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 )
Art. 33
Abrogato.
CAPO V
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), le parole: “
sulla base di eventuali criteri ed indirizzi posti dal programma regionale delle aree protette di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.
” sono sostituite dalle seguenti: “
sulla
base degli eventuali criteri ed indirizzi in materia di aree protette stabiliti nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”
CAPO VI
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 35
- Norma transitoria
1. Fino all'approvazione del PAER, conservano validità i seguenti atti di programmazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge:
a) il piano regionale di azione ambientale approvato ai sensi della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);
b) il piano di indirizzo energetico regionale approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
c) il programma delle aree protette approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
Art. 36
- Disposizioni finali
1. Ovunque ricorrano le parole “piano regionale di azione ambientale” e “PRAA”, queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale” e “PAER”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.