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Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011

CAPO VI
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 35
- Norma transitoria
1. Fino all'approvazione del PAER, conservano validità i seguenti atti di programmazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge:
a) il piano regionale di azione ambientale approvato ai sensi della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);
b) il piano di indirizzo energetico regionale approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
c) il programma delle aree protette approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
Art. 36
- Disposizioni finali
1. Ovunque ricorrano le parole “piano regionale di azione ambientale” e “PRAA”, queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale” e “PAER”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.